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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37845/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il delitto di cui all'art. 497-bis, commi primo e secondo, cod. pen., perché, in concorso con soggetti ignoti, aveva formato una carta di identità rumena contraffatta riportante la propria effige ma le generalità di un altro soggetto. In Cassazione ha proposto tre motivi: (1) mancata prova che la carta d'identità fosse valida per l'espatrio; (2) violazione e erronea applicazione dell'art. 497-bis in relazione all'art. 45 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, sostenendo che la norma dovrebbe riguardare solo documenti validi per uscire dall'Unione e non documenti per la circolazione interna; chiedeva inoltre, se necessario, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; (3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che il limite alle reiterate concessioni non si applicava nella fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, alla luce del diritto rumeno (decreto-legge n.97/2005 e legge n.248/2005, come integrati), la carta d'identità rumena è documento valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione e l'annotazione della polizia giudiziaria confermava tale validità; quindi la prova della validità per l'espatrio era assorbita. Sul secondo motivo ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui la falsificazione di carte d'identità valide per l'espatrio rientra nell'art. 497-bis anche quando si tratta di documenti che consentono la circolazione all'interno dell'UE, richiamando la Direttiva 2004/38/CE e il d.lgs. n.30/2007; non ha ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto la questione è acte clair e ben supportata dalla normativa e giurisprudenza. Sul terzo motivo ha dichiarato il vizio manifestamente infondato: la normativa che limita la ripetuta concessione della sospensione condizionale è eccezionale e l'art. 164 comma 4 cod. pen. impedisce una ulteriore pronuncia di favore dopo le precedenti concessioni.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    La disposizione punisce la falsificazione o la formazione di documenti di identità validi per l'espatrio; la giurisprudenza della Corte ritiene che ricomprenda anche le carte d'identità nazionali valide per la circolazione nell'UE quando siano valide per l'espatrio.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena e i limiti alla sua applicazione in relazione alla durata delle pene.

  • art. 164 cod. pen.

    Prevede limiti e condizioni per la concessione della sospensione condizionale; secondo la Corte l'art. 164 comma 4 impedisce ulteriori concessioni in via eccezionale quando già concesse più volte in passato.

  • Direttiva 2004/38/CE

    Stabilisce che i cittadini dell'Unione possono circolare e soggiornare liberamente e che per soggiorni brevi è sufficiente il possesso di carta d'identità o passaporto validi; supporta l'assunto che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio nell'area UE.

  • d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30

    Recepisce la Direttiva 2004/38/CE nel diritto interno: il diritto di circolazione è subordinato al possesso di documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato membro.

  • decreto-legge n. 97 del 2005 (diritto rumeno) e legge n. 248 del 2005

    art. 13 n.2; (c.d. OUG n. 97 del 2025 citata come integrazione)

    Secondo il diritto rumeno la carta d'identità e la carta d'identità elettronica costituiscono documento valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione; tale quadro normativo nazionale ha consentito alla Corte di ritenere provata la validità per l'espatrio della carta sequestrata.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto di circolazione; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione offerta dall'ordinamento e dalla giurisprudenza non confliggano con l'art. 45 e non richiedano rinvio pregiudiziale.

  • Giurisprudenza comunitaria e nazionale citata

    C-491/21 (22/02/2024), C-561/19, C-597/21; sentenze Sez.5 (Shala, Todorovic) e Sez.1 n.15823/06/03/2025

    La Corte ha invocato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sostenere che la questione è chiara (acte clair) e richiamato precedenti della Cassazione che qualificano la carta d'identità valida per l'espatrio come titolo ricompreso nell'art. 497-bis; inoltre ha applicato orientamenti sulla non proponibilità di ulteriori sospensioni condizionali.

Massime di principio

  • La falsificazione o la formazione di carte d'identità nazionali che siano valide per l'espatrio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 497-bis cod. pen., anche se il documento consente la circolazione principalmente nell'area UE.
  • La qualità di "documento valido per l'espatrio" va verificata alla luce del diritto nazionale dello Stato che lo ha rilasciato e della normativa europea; se la normativa nazionale dichiara la carta d'identità valida per l'espatrio, ciò è sufficiente per integrare il requisito richiesto dall'art. 497-bis.
  • Il principio di libera circolazione nell'UE non elimina la necessità di possedere un documento valido per esercitare tale diritto; pertanto la sola circostanza che la mobilità sia interna all'UE non esclude la rilevanza penale della falsificazione di carte d'identità valide per l'espatrio.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza non è obbligato a proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia quando la questione è 'acte clair' o è già pacificamente risolta dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
  • La sospensione condizionale della pena costituisce un beneficio eccezionale: ex art. 164 cod. pen. il giudice può rifiutarne la ripetuta concessione quando la normativa e la giurisprudenza indicano limiti alla reiterazione del beneficio.

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