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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29821/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori asseritamente svolte dal 30 ottobre 1998 in favore di una società privata. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non dimostrato che tra la società originaria e un'altra società vi fosse stato un trasferimento d'azienda. Su tale base era stata esclusa la legittimazione passiva della società convenuta e, per il resto, la domanda non era stata accolta anche per la mancata vocatio in iudicium della società originaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nelle more ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e, verificata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto difese, e ha escluso la condanna all'ulteriore contributo unificato, richiamando il fatto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera solo in caso di rigetto o inammissibilità, non di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    ha consentito la trattazione camerale con riserva della motivazione

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione, poiché la norma richiama soltanto i casi di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente depositata e non ostativa, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione, se le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, ma solo ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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