Cassazione Civile, Ordinanza n. 29821/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori asseritamente svolte dal 30 ottobre 1998 in favore di una società privata. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non dimostrato che tra la società originaria e un'altra società vi fosse stato un trasferimento d'azienda. Su tale base era stata esclusa la legittimazione passiva della società convenuta e, per il resto, la domanda non era stata accolta anche per la mancata vocatio in iudicium della società originaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nelle more ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e, verificata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto difese, e ha escluso la condanna all'ulteriore contributo unificato, richiamando il fatto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera solo in caso di rigetto o inammissibilità, non di estinzione.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
ha consentito la trattazione camerale con riserva della motivazione
la rinuncia al ricorso integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione, poiché la norma richiama soltanto i casi di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente depositata e non ostativa, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, se le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, ma solo ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29809/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29811/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29813/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29814/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29816/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29818/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →