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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38055/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza Cass. n. 18829/2022, ordinando che nell'intestazione, a pagina 1, il nome fosse indicato come "Mario" Alecci invece di "Fabio" Alecci. Non sono state liquidate spese, poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte che era controricorrente nel giudizio concluso con l'ordinanza n. 18829/2022 ha chiesto la correzione di un errore materiale presente nell'intestazione di tale ordinanza: il suo nome era indicato come "Fabio" anziché "Mario". Il ricorrente ha dedotto che l'errore era meramente materiale ed evidente, perché dal controricorso depositato nel giudizio definito con l'ordinanza e dalla relativa procura speciale risultava inequivocamente che la parte correttamente indicata era Mario Alecci. Le società intimate non hanno svolto attività difensiva nel procedimento di correzione. La Corte ha richiamato la distinzione tra errore materiale emendabile e nullità della decisione per incertezza sui soggetti, e ha ritenuto che nel caso concreto l'inesatta indicazione del nome fosse riconoscibile ictu oculi e non incidesse sulla sostanza del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

    È richiamato come base procedurale della comunicazione della proposta del relatore alle parti e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata nel procedimento di correzione.

Massime di principio

  • Costituisce errore materiale emendabile quello che non incide sulla sostanza della decisione ma deriva da una mera svista redazionale, essendo percepibile e rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e dagli atti del processo.
  • L'inesatta indicazione del nome di una parte nell'intestazione di una sentenza o ordinanza non determina nullità quando, dal contesto della decisione e dagli atti richiamati, sia comunque inequivocabilmente individuabile il soggetto destinatario della pronuncia.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché tale procedimento ha natura amministrativa e non presenta una vera soccombenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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