Cassazione Penale, Sentenza n. 34813/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Catania che aveva assolto l'imputato perche' il fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato, avendo il Giudice disapplicato l'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 richiamando la sentenza C-430/11 (Sagor) della Corte di Giustizia UE. Il Procuratore Generale denunciava inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e comunitarie (artt. 36, 53, 55 d.lgs. n. 274/2000 e art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998) e chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza del Giudice di Pace e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace del medesimo ufficio. La Corte ha seguito il consolidato indirizzo secondo cui l'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 (sanzione pecuniaria per ingresso e permanenza illegale) e' compatibile con la Direttiva 2008/115/CE salvo che la sua applicazione concreta comporti misure (permanenza domiciliare o sostituzione con espulsione) incompatibili con il diritto del rimpatrio a un termine per la partenza volontaria o ostacolino l'effettiva procedura di allontanamento; la sentenza impugnata e' stata censurata per avere argomentato in termini generici senza collegare il ragionamento al caso concreto.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), art. 10-bis
Prevede la contravvenzione per ingresso e permanenza illegale sanzionata con ammenda. La Corte ha interpretato la norma come compatibile con la Direttiva rimpatri, salvo che la concreta applicazione sfoci in misure che impediscano la concessione del termine per la partenza volontaria o ostacolino l'effettiva esecuzione del rimpatrio.
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), art. 16 comma 1
Consente la sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione entro i limiti di legge; la Corte evidenzia che tale sostituzione non puo' violare il diritto, previsto dalla Direttiva, al termine per la partenza volontaria salvo le eccezioni previste dalla Direttiva stessa.
D.lgs. 25 luglio 2000, n. 274, art. 53 comma 2
Prevede la possibilita' di permanenza domiciliare fino a 45 giorni come misura sanzionatoria sostitutiva. La Corte ha ritenuto che il limite di 45 giorni non ostacola di per se' la procedura di rimpatrio, salvo che nella concreta applicazione la misura ritardi o impedisca l'allontanamento.
D.lgs. 25 luglio 2000, n. 274, art. 55
Disciplina la sostituzione della pena pecuniaria con lavoro sostitutivo in caso di insolvibilita'. La Corte rileva che tale sostituzione non determina automaticamente detenzione e che il soggetto resta in stato di liberta', potendo comunque essere disposta l'espulsione nei limiti di legge.
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio (Direttiva rimpatri)
Stabilisce la procedura di rimpatrio, il diritto ad un termine per la partenza volontaria (art. 7) e prevede eccezioni (art. 7 §4) in presenza di pericolo di fuga o altre condizioni. La Corte conferma che la Direttiva non esclude sanzioni pecuniarie ma impone che l'applicazione concreta non impedisca l'efficace esecuzione del rimpatrio.
Sentenze Corte di Giustizia UE C-430/11 (Sagor) e C-522/11 (Mbaye)
La Corte di Giustizia ha ritenuto in linea di principio compatibile la normativa italiana, ma ha precisato che la concreta applicazione non deve condurre a risultati incompatibili con la Direttiva, in particolare con riferimento alla sostituzione dell'ammenda con permanenza domiciliare o espulsione senza rispetto delle condizioni dell'art. 7.
D.L. n. 89 del 24 giugno 2011, convertito con L. n. 129/2011
Ha convertito in sanzioni pecuniarie alcune previsioni precedentemente detentive per adeguamento alla Direttiva; la Corte richiama l'intervento come elemento che mostra la coesistenza possibile tra procedura amministrativa di rimpatrio e sanzioni pecuniarie penali.
Massime di principio
- La norma penale che sanziona l'ingresso e la permanenza illegale con ammenda (art. 10-bis) e' compatibile con la Direttiva rimpatri nella maggior parte dei casi; non e' ammessa una disapplicazione automatica basata solo su richiamo teorico a pronunce CJEU.
- La disapplicazione o il contrasto con la Direttiva si possono ravvisare solo in concreto: quando la sostituzione dell'ammenda con permanenza domiciliare o con espulsione sia decisa senza garantire il termine di partenza volontaria previsto dalla Direttiva, oppure quando la misura concreta renda impossibile o eccessivamente ritardata l'esecuzione dell'allontanamento.
- Il giudice deve compiere una valutazione individuale e motivata sul pericolo di fuga e sulla effettiva possibilita' di esecuzione immediata dell'espulsione prima di sostituire l'ammenda con misure restrittive.
- La conversione della pena per insolvibilita' (es. in permanenza domiciliare) puo' determinare un problema di compatibilita' se produce un trattenimento che eccede il tempo necessario o rende impossibile il trasferimento; va valutata caso per caso.
- La presenza di un procedimento celebrato in assenza dell'imputato richiede ulteriore attenzione nel collegamento tra sanzione penale e procedura amministrativa di rimpatrio: il giudice deve ancorare la decisione agli elementi concreti del caso.
- In pratica, per evitare la disapplicazione, lo Stato deve assicurare che le sanzioni penali pecuniarie coesistano con meccanismi che non ostacolino l'effettiva esecuzione del rimpatrio e il diritto dell'interessato a un termine per la partenza volontaria salvo le eccezioni previste dalla Direttiva.
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