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Ordinanza

Ordinanza n. 2294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione forense, sessione 2025, fondato sulla valutazione della prova scritta di diritto amministrativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata all’abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il giudizio di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Ha contestato, da un lato, la sufficienza della motivazione espressa mediante il solo voto numerico e, dall’altro, l’irragionevolezza della valutazione attribuita alla prova scritta di diritto amministrativo, considerata nel complesso del suo contenuto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti cautelari indicati in motivazione. Ha respinto la censura relativa alla legittimità del solo voto numerico, ritenendola non condivisibile alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato. Ha invece ritenuto non prima facie irrilevanti i profili di irragionevolezza della valutazione dell’elaborato considerato nel suo complesso e, ravvisando anche il profilo del danno cautelare, ha disposto il riesame della prova. Il riesame dovrà essere effettuato da una commissione operante presso una diversa Corte d’Appello, individuata nella Corte d’Appello di Napoli. Il Ministero dovrà trasmettere l’elaborato in forma rigidamente anonima, senza riferimenti all’ordinanza, insieme ad altri nove elaborati anch’essi anonimi, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento; la rivalutazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla trasmissione. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo alla valutazione di una prova d’esame, la censura diretta contro l’utilizzo del solo voto numerico non è, di per sé, fondata quando tale modalità motivazionale sia conforme all’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • Anche quando il voto numerico sia astrattamente sufficiente a motivare la valutazione, il giudice cautelare può disporre il riesame dell’elaborato se emergono, prima facie, profili non irrilevanti di irragionevolezza della valutazione considerata nel complesso del contenuto della prova.
  • Il riesame cautelare di un elaborato d’esame può essere affidato a una commissione operante presso una diversa Corte d’Appello, con garanzie di anonimato e di imparzialità mediante trasmissione dell’elaborato insieme ad altri elaborati anonimi e senza riferimenti al contenzioso.
  • Quando il riesame dell’elaborato sia disposto in sede cautelare, il giudice può fissare un termine per la trasmissione degli atti e un termine per la rivalutazione da parte della commissione individuata.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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