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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30203/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, adito ex art. 310 c.p.p., aveva annullato la precedente ordinanza cautelare che disponeva nei confronti di Fanzone l'interdizione dall'esercizio della professione medica per sei mesi (indagato per i reati di falso e truffa, capi 48) e 49)). Il ricorrente censura vizi di motivazione: a suo avviso la conversazione riportata a pag. 9 e ss. dell'ordinanza impugnata costituirebbe gravi indizi di colpevolezza e la sua interpretazione da parte del Tribunale sarebbe errata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che l'interpretazione del linguaggio intercettato (anche se criptico) è questione di fatto riservata al giudice di merito; l'interpretazione del Tribunale non risulta manifestamente illogica né gravemente travisata e il ricorrente ha offerto solo una lettura alternativa. Pertanto la Corte non ha potuto sindacare la valutazione probatoria e ha respinto il gravame per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata come norma procedurale che disciplina la forma del giudizio adottata nel procedimento (procedura semplificata prevista per il giudizio di legittimità in casi specifici).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale, adito in composizione per la riesame delle misure cautelari, e giustifica il ricorso al tribunale di merito per l'annullamento della misura cautelare.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar), Rv. 263715

    Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715

    Principio consolidato secondo cui l'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni è questione di fatto devoluta al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione, salvo manifesti errori logici o travisamenti decisivi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di fatto: le contestazioni riguardanti l'interpretazione di intercettazioni o conversazioni sono, di regola, questioni di merito riservate al giudice di merito.
  • Per ottenere un sindacato in sede di legittimità è necessario dimostrare un travisamento decisivo dei fatti o una illogicità manifesta della motivazione del giudice di merito; una mera lettura alternativa non è sufficiente.
  • Quando si impugna una decisione che valuta prove complesse (es. linguaggio criptico delle intercettazioni), è fondamentale documentare oggettivamente gli errori di valutazione (ad es. incongruenze logiche, omissioni di elementi probatori determinanti) per superare il filtro di inammissibilità.
  • Le norme procedurali che prevedono forme semplificate del giudizio (es. richiamo all'art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020) non mutano i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto.

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