Cassazione Penale, Sentenza n. 28658/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Granatiero Lorenzo per complessivi 89 giorni (17 in carcere e il resto agli arresti domiciliari) relativi al reato di detenzione in concorso di armi finalizzate a una rapina poi non realizzata e per la quale l'imputato era stato prosciolto. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 314 e 125 cod. proc. pen., carenza e contraddittorietà della motivazione, e censurava la condanna alle spese ritenendola ingiusta per mancata soccombenza e per non aver avanzato domanda temeraria; sosteneva inoltre di essere stato vittima di un errore giudiziario evidente sin dall'inizio e che le frequentazioni ascritte non potevano costituire colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere meramente contestativo e privo di un confronto specifico con le argomentazioni della decisione impugnata. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente valutato, nell'ambito del giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., l'esistenza di una condotta ostativa rappresentata da colpa grave: sebbene l'assoluzione nel processo penale non escluda l'autonoma valutazione del giudice della riparazione, le frequentazioni e l'impegno nella ricerca delle armi, pur insufficienti ai fini penali, sono state ritenute idonee a integrare una condotta macroscopicamente negligente capace di giustificare l'adozione di misure cautelari. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente (euro mille).
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto all'indennizzo è escluso se la detenzione è stata causata, in tutto o in parte, da dolo o colpa grave dell'interessato. Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e valuta la componente oggettiva della colpa (prevedibilità secondo l'id quod plerumque accidit).
Norma richiamata nella censura del ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni della disciplina processuale richiamata, ritenendo invece legittima e motivata la valutazione del giudice della riparazione.
Regola la condanna alle spese di lite in caso di soccombenza; la Corte ha ritenuto dovuta la condanna alle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dei motivi di ricorso generici o meramente contestativi. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e mancato concreto confronto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: doglianze generiche e meramente contestative determinano l'inammissibilità.
- Il giudice della riparazione (art. 314) valuta autonomamente, con parametri diversi dal giudice penale, se una condotta dell'interessato abbia oggettivamente contribuito a creare la falsa apparenza di una fattispecie criminosa; pertanto assoluzione penale non implica automaticamente diritto all'indennizzo.
- La 'colpa grave' rilevante per l'esclusione dell'indennizzo non corrisponde alla colpa penale: rileva la componente oggettiva e la prevedibilità della condotta secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit.
- Frequentazioni o comportamenti che indicano contiguità con soggetti dediti ad attività criminale possono essere valutati come elementi idonei a integrare colpa grave ai fini della riparazione, anche se non sufficienti a fondare una condanna penale.
- La condanna alle spese è normalmente dovuta nei confronti della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.p.; chi ricorre deve altresì evitare di proporre impugnazioni infondate o aspecifiche per non incorrere in sanzioni.
- Per difendere efficacemente una domanda di riparazione è opportuno: a) indicare puntualmente le ragioni per cui le circostanze ritenute ostative non sussistono; b) fornire un confronto logico e motivato con le argomentazioni del giudice della riparazione; c) documentare l'assenza di condotte oggettivamente riconducibili a colpa grave.
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