Cassazione Penale, Sentenza n. 39693/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato e continuato (capo A: tentato furto; capo B: furto consumato). Due motivi: (1) erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. sul capo A, per mancata prova che l'età avanzata delle vittime abbia effettivamente ostacolato la difesa e perché, secondo il ricorrente, l'autore poteva essersi accorto dell'età solo al momento dell'esecuzione; inoltre le vittime avrebbero reagito prontamente sventando il furto; (2) contestazione dell'aumento massimo di pena per recidiva ex art. 63, comma 4 c.p. applicato al reato più grave (capo B), ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura secondo cui è necessario che l'agente fosse consapevole della minorata difesa fin dall'ideazione del reato: secondo la giurisprudenza citata è sufficiente la coscienza e volontà di approfittare di circostanze favorevoli acquisite anche al momento della consumazione. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata l'obiezione sulla carenza motivazionale della Corte territoriale circa l'effettivo ostacolo alla difesa delle vittime anziane: non è stato spiegato in concreto come l'età abbia impedito o ostacolato la reazione delle vittime, né sono state confutate le specifiche osservazioni difensive che evidenziavano la reazione delle stesse. Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. per il capo A e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame su quel punto. Il resto del ricorso (compresa la censura sull'aumento per recidiva) è dichiarato inammissibile poiché il motivo non ha compiutamente contrastato la motivazione adottata in appello.
Norme richiamate
L'aggravante per minorata difesa richiede che le circostanze di tempo, luogo o persona si traducano in concreto in una particolare situazione di vulnerabilità che abbia effettivamente ostacolato la difesa; la mera età della vittima è insufficiente senza motivazione che accerti l'ostacolo concreto. Tuttavia è sufficiente che l'agente abbia coscienza e volontà di approfittare della situazione anche se questa consapevolezza è acquisita al momento della consumazione.
La recidiva può comportare un aumento della pena; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di congruità della pena operata in appello alla luce dei precedenti e delle omissioni del giudice di primo grado, salvo che il ricorrente non affronti in modo specifico e puntuale la motivazione adottata dal giudice.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013 (Rossi)
Principio secondo cui per l'integrazione dell'aggravante è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione approfittando di circostanze agevolatrici anche se l'approfittamento è acquisito solo al momento della consumazione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Affermato il principio che la commissione del reato ai danni di persona anziana può integrare la minorata difesa solo se accertato che la difesa pubblica o privata siano rimaste concretamente ostacolate e in assenza di circostanze contrarie; è dunque richiesto un onere motivazionale concreto.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021 (Leva)
Conferma la necessità di accertare e motivare il concreto ostacolo alla reazione difensiva della vittima anziana, non potendo basarsi sul mero dato anagrafico.
Massime di principio
- Per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. non è sufficiente indicare l'età avanzata della vittima: il giudice deve motivare concretamente come tale caratteristica abbia effettivamente impedito o ostacolato la difesa.
- La coscienza e volontà dell'agente di approfittare di circostanze favorevoli può formarsi anche al momento della consumazione; non è richiesto un dolo specifico già alla ideazione del reato.
- In impugnazione sulla commisurazione della pena e sugli aumenti per recidiva, il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione adottata dal giudice per evitare l'inammissibilità del motivo.
- La carenza motivazionale su profili essenziali (es. sussistenza concreta dell'aggravante) può portare ad annullamento parziale e rinvio per nuovo esame; il giudice di merito è tenuto a rispondere esplicitamente alle obiezioni difensive.
- In fase difensiva, quando si contesta il riconoscimento di un'aggravante basata su caratteristiche della vittima, è utile produrre elementi fattuali che dimostrino la reattività o la capacità di difesa concreta delle vittime (tempestività della reazione, assenza di impedimenti fisici, ecc.).
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