Cassazione Penale, Sentenza n. 32452/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede) - si assume che l'aggravante non ricorra perché la cosa era sotto la vigilanza/custodia della persona offesa; 2) vizio di motivazione circa il bilanciamento delle circostanze, perché le circostanze attenuanti generiche sarebbero state ritenute equivalenti all'aggravante senza corretto bilanciamento
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 è applicabile anche quando il bene è lasciato incustodito per "necessità" relative (es. rifornimento presso un'area di servizio) e non solo per assoluta impossibilità di custodia; nella fattispecie il cellulare era nel vano portaoggetti del ciclomotore durante il rifornimento, situazione ritenuta espositiva. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il bilanciamento tra aggravante e attenuanti è valutazione del giudice del merito e, se adeguatamente motivata secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., è insindacabile in sede di legittimità. Condanna alle spese processuali e conferma della condanna di merito (pene confermate).
Norme richiamate
Norma di riferimento per il reato di furto: la condotta è stata qualificata come furto mediante l'impossessamento del telefono cellulare dal vano portaoggetti del veicolo
Aggravante per i furti commessi su cose esposte alla pubblica fede; la Corte interpreta la nozione di 'esposizione per necessità' in senso relativo, comprendendo anche beni temporaneamente lasciati per esigenze ordinarie o impellenti (es. rifornimento), purché sia accertata concretamente la situazione che ha reso la cosa esposta
Criteri per la determinazione della pena e per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la valutazione del giudice di merito nel bilanciamento è riservata e insindacabile in cassazione se è congruamente motivata anche in riferimento ad alcuni dei parametri previsti
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 va valutata in modo relativo: beni lasciati incustoditi per esigenze ordinarie o impellenti (es. rifornimento carburante, operazioni rapide) possono rientrare nell'esposizione alla pubblica fede
- Per escludere l'aggravante è necessario dimostrare concrete e non differibili condizioni che avrebbero reso possibile una custodia più adeguata della cosa; la mera vicinanza fisica della vittima al luogo non esclude automaticamente l'aggravante
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione verifica solo la congruità della motivazione e l'adeguato riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen.
- In situazioni analoghe occorre documentare (o far emergere in giudizio) elementi che provino l'assenza della 'necessità' di esporre il bene (es. prova che la vittima poteva portare con sé o custodire il bene), altrimenti l'aggravante è probabilmente applicabile
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