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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11355/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo che le contestazioni fossero soltanto formali e comunque smentite dalla documentazione prodotta dalla Prefettura. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; dal testo non emerge il contenuto specifico del motivo, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha rilevato d’ufficio un vizio originario di legittimazione passiva dell’impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito dell’opposizione a decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e non nei confronti del Ministero dell'interno. Non sono state pronunciate spese per mancata attività difensiva della parte intimata; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.

Norme richiamate

  • art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.

  • decreto prefettizio di espulsione

    Atto impugnato nel giudizio di opposizione, rispetto al quale la legittimazione passiva va individuata nell'autorità che lo ha emanato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso sull’opposizione a un decreto prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva spetta all’autorità che ha emanato il decreto impugnato, non all’amministrazione diversa o sovraordinata che si limiti a resistere in senso generico.
  • La mancata evocazione in giudizio del soggetto dotato di legittimazione passiva determina l’inammissibilità del ricorso, impedendo l’esame del merito delle censure.
  • Se il procedimento è esente, non opera il raddoppio del contributo unificato; in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non si provvede sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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