Sentenza n. 6455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma in parte qua della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 573/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva accolto solo parzialmente il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza civile passata in giudicato, escludendo parte degli interessi e la rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (cooperativa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha impugnato la sentenza del TAR nella parte sfavorevole, deducendo error in procedendo e in iudicando, violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a., contrasto con il giudicato civile e difetto di istruttoria. L'appellante ha sostenuto che il titolo esecutivo civile condannava il Comune al pagamento di euro 10.377,66, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 14 marzo 2016, e che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto limitarsi ad applicare tale statuizione, senza individuare quale decorrenza quella del deposito della sentenza. Ha inoltre dedotto che il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato civile, può riconoscere per la prima volta gli accessori impliciti nel giudicato, inclusi interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata parzialmente riformata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la sentenza civile ottemperanda fissava espressamente al 14 marzo 2016 il dies a quo degli interessi moratori sulla sorte capitale, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002; il giudice dell'ottemperanza doveva quindi applicare tale statuizione, calcolando gli interessi sino al soddisfo. Ha inoltre affermato che, sussistendone i presupposti, il giudice dell'ottemperanza doveva applicare la rivalutazione monetaria maturata dal passaggio in giudicato della sentenza civile, calcolata sulla sorte capitale e sugli interessi moratori maturati dal 14 marzo 2016 fino al pagamento. Il Comune è stato condannato a corrispondere: la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale e sugli interessi; gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal 14 marzo 2016 sino al soddisfo; la rivalutazione maturata sulle somme dovute al 24 febbraio 2024 sino al soddisfo; gli interessi di mora sulle spese di lite liquidate nel titolo civile, dal passaggio in giudicato sino al soddisfo. È stato confermato il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attivabile senza ulteriori formalità dopo trenta giorni dalla pubblicazione della decisione in caso di persistente inadempimento. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Potere attualmente scolpito nell’art. 112 comma 3 Cod. proc. amm.
Il giudice dell'ottemperanza può conoscere e pronunciarsi sulle domande accessorie relative a interessi e rivalutazione monetaria, anche quando tali statuizioni siano adottate per la prima volta in sede di ottemperanza, traendo dal giudicato tutte le conseguenze implicitamente contenute.
più interessi ex DLGS 231/02 a decorrere dal 14/3/16
Il tasso degli interessi moratori dovuti sulla sorte capitale e la decorrenza dal 14 marzo 2016 costituiscono dati vincolanti del titolo civile da applicare in sede di ottemperanza.
Le norme sono richiamate dall'appellante in relazione ai poteri del giudice dell'ottemperanza e alla dedotta violazione del giudicato.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo deve dare integrale esecuzione alle statuizioni del titolo, applicando il dies a quo e il criterio di calcolo degli interessi espressamente stabiliti dal giudice civile, senza sostituirli con una diversa decorrenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può determinare e riconoscere anche per la prima volta gli accessori impliciti nel giudicato, inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria, quando ciò sia necessario per assicurare l'integrale soddisfazione del credito riconosciuto dal titolo.
- La rivalutazione monetaria può essere applicata, sussistendone i presupposti, a decorrere dal passaggio in giudicato del titolo sulle somme dovute in base al giudicato, comprensive della sorte capitale e degli interessi moratori maturati secondo il titolo fino al soddisfo.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di eseguire il giudicato, il commissario ad acta può essere attivato secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice dell'ottemperanza, anche senza ulteriori formalità quando ciò sia espressamente previsto nella decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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