Cassazione Penale, Sentenza n. 43065/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la condanna per il reato di ricettazione. L'unico motivo dedotto era la nullità della sentenza impugnata per omissione dell'indicazione dei termini per il deposito della motivazione, che avrebbe reso incerto il termine per proporre l'impugnazione in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha richiamato il principio secondo cui, per le sentenze con motivazione contestuale rese nel giudizio di appello cartolare durante la disciplina emergenziale, il termine per l'impugnazione è di quindici giorni dalla data di comunicazione ex art. 585, comma 2, lett. a) c.p.p. Ha rilevato che dagli atti non risultava se la sentenza fosse stata integralmente comunicata e che il ricorrente non aveva indicato un interesse specifico né censurato la decisione su punti concreti diversi dalla sola mancata indicazione dei giorni per la motivazione, rendendo il ricorso generico e privo di specifico interesse. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata quale base della celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto nel periodo emergenziale; giustifica il rito cartolare e le specifiche regole procedurali adottate in quel periodo.
art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, per le sentenze di appello con motivazione contestuale rese nel regime emergenziale, il termine di impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla comunicazione del provvedimento; la decorrenza dipende quindi dalla prova della comunicazione.
Applicato per la pronuncia delle spese processuali e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione contro sentenze d'appello con motivazione contestuale nel periodo emergenziale, il termine utile è generalmente ridotto a 15 giorni e decorre dalla data di comunicazione: è quindi essenziale dimostrare la data di comunicazione o tempestivamente impugnare.
- La mera censura di omissione dell'indicazione dei giorni per la stesura della motivazione, senza indicare un interesse concreto o altre specifiche censure sulla decisione, può risultare insufficiente e rendere il ricorso generico e inammissibile.
- Quando dagli atti non risulta la comunicazione del provvedimento, il ricorrente deve comunque specificare l'interesse e i punti di nullità o vizio della decisione per evitare l'inammissibilità: è utile allegare o richiedere la documentazione sulla comunicazione della sentenza.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, è plausibile l'applicazione degli oneri per spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre ricorso generico.
- Quando si impugna una sentenza in regime di norme emergenziali (es. d.l. n.137/2020), verificare le regole speciali procedurali e i termini derivanti dall'applicazione di tali norme per non incorrere in decadenze o inammissibilità.
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