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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 967 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - Irregolarità fiscali o evasione - Detrazione - Assenza di buona fede del cessionario o committente - Onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria - Elementi sintomatici.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2004. L’accertamento recuperava a tassazione maggiori componenti positivi, costi ritenuti non inerenti o non deducibili e costi per operazioni soggettivamente inesistenti pari a 1.924.999 euro, con imposte accertate di 675.057 euro per IRES, 94.288 euro per IRAP e 258.072 euro per IVA. I primi due motivi censuravano la valutazione incompleta e contraddittoria degli indizi relativi agli acquisti di autovetture da C.M.A. S.r.l. e O.B.S. S.r.l., considerate società interposte nell’ambito di una frode IVA, e alla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte di Villauto. Il terzo motivo denunciava l’omessa pronuncia su due ulteriori rilievi: componenti positivi non contabilizzati per 27.753 euro relativi a fatture della ditta A & G di Sabotino Nando e costi non deducibili per fatture della Limbus Internationale LLC relative a ricerche di mercato. La resistente aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza per impedimento del difensore.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’istanza di rinvio: la documentazione medica non attestava l’impedimento attuale e l’istanza non indicava l’impossibilità di sostituire il difensore con un collega. Ha accolto tutti e tre i motivi dell’Agenzia. Quanto ai primi due, ha rilevato che la CTR non aveva esaminato compiutamente gli indizi dell’Ufficio né spiegato adeguatamente perché i prezzi fossero di mercato e perché non ricorresse l’interposizione; tra gli elementi trascurati figuravano acquisti comunitari senza le relative fatture nella contabilità di C.M.A., pagamenti anticipati con causale «proposta di acquisto», fatture per ricerche di mercato in Spagna, vendite sottocosto, criticità relative a O.B.S. e rapporti diretti di Villauto con l’operatore spagnolo. Quanto al terzo motivo, ha constatato l’omessa pronuncia sui due rilievi autonomi. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame, una motivazione completa sulle prove e sulle risultanze istruttorie e la decisione sulle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente la fondatezza dell’accertamento: il ricorso dell’Agenzia è stato accolto e la controversia rinviata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    non disponibile nel testo fornito

    La prova delle operazioni inesistenti e della consapevolezza o conoscibilità della frode può essere fornita dall’Amministrazione anche mediante presunzioni.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39, comma 1, lett. d)

    non disponibile nel testo fornito

    Per le imposte dirette, come per l’IVA, l’accertamento può fondarsi su presunzioni, secondo la disposizione richiamata dalla Corte.

  • Codice civile, art. 2697

    In tal caso, sarà - di conseguenza - il contribuente a dover provare, in applicazione di principi ordinali sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento ( art. 2697 c.c. ), di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata

    Quando l’Amministrazione abbia allegato e provato elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a far sospettare al cessionario la frode, spetta al contribuente dimostrare di non esserne stato consapevole.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Il giudice tributario di merito, investito della controversia avente ad oggetto l'atto impositivo, deve previamente valutare, con giudizio di fatto censurabile in cassazione solo per vizi attinenti alla congruità ed alla coerenza logica della motivazione, la sussistenza dei caratteri di gravita, precisione e concordanza degli indizi motivanti l'atto medesimo, esaminandoli sia singolarmente sia nel loro complesso, ed esponendo adeguatamente l'esito di tale giudizio nella motivazione della sentenza

    La sentenza di merito deve valutare e motivare in modo coerente e completo gli indizi, considerati sia singolarmente sia nel loro insieme; l’omessa pronuncia su specifici motivi e l’insufficienza motivazionale possono essere censurate in Cassazione nei limiti previsti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    non disponibile nel testo fornito

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi sottoposti al suo esame; la mancata decisione sui due rilievi autonomi denunciata dall’Agenzia ha determinato l’accoglimento del motivo per omessa pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 115 disp. att.

    l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c. , deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega

    Per ottenere il rinvio per grave impedimento del difensore, l’istanza deve indicare anche perché non sia possibile la sostituzione mediante delega a un collega.

  • Codice di procedura civile, art. 379

    la comunicazione fatta dall'unico difensore di essere impossibilitato a presenziare all'udienza per legittimo impedimento deve essere accompagnata da idonea certificazione medica, altrimenti, mancando la prova del legittimo impedimento, il rinvio dell'udienza di cui all'art. 379 c.p.c. non sarebbe giustificato

    Il rinvio dell’udienza di Cassazione per impedimento del difensore presuppone una certificazione medica idonea a provare l’impedimento attuale.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve allegare e provare elementi oggettivi, anche presuntivi, sia sulla non corrispondenza tra fatturante e fornitore effettivo sia sulla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • Il contribuente non è tenuto a svolgere verifiche generali sugli obblighi fiscali dei propri fornitori; tuttavia, in presenza di indizi concreti di irregolarità, deve dimostrare di non sapere e di non poter ragionevolmente sapere che l’operazione si inseriva in una frode.
  • Possono rilevare, come indizi da valutare complessivamente e non isolatamente, l’assenza di personale o mezzi adeguati, l’inidoneità dell’impresa all’attività dichiarata, rapporti diretti tra acquirente e fornitore effettivo, prezzi anomali, pagamenti anticipati e incongruenze contabili o commerciali. Nessun singolo indicatore determina automaticamente l’esito: il giudice deve spiegare la valutazione dell’intero quadro probatorio.
  • La regolarità formale delle fatture, delle scritture e dei pagamenti non basta da sola a dimostrare la buona fede o il diritto alla detrazione, poiché tali elementi possono essere falsificabili.
  • Il giudice tributario deve pronunciarsi su ciascun rilievo autonomo e motivare in modo completo la valutazione degli indizi, delle prove contrarie e delle risultanze istruttorie; l’omissione può comportare la cassazione con rinvio.
  • La richiesta di rinvio per impedimento del difensore richiede prova medica idonea dell’impedimento attuale e deve spiegare perché il difensore non possa essere sostituito da un collega.

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