Cassazione Penale, Sentenza n. 23548/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Gela che ha revocato la sospensione condizionale della pena concedente al ricorrente. Il ricorso deduce errata applicazione dell'art. 168 cod. pen. e illogicità della motivazione, sostenendo che il reato posto a fondamento della revoca è stato consumato il 28/02/2014, cioè in epoca anteriore al passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza che aveva concesso il beneficio (30/04/2014). Di conseguenza, il fatto non poteva essere computato nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità e non poteva fondare la revoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Motivo: il termine quinquennale previsto dall'art. 163 c.1 cod. pen. (applicabile anche ai fini dell'art. 168) va computato dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale. Poiché la sentenza che concedeva il beneficio è divenuta irrevocabile il 30/04/2014 e il reato utilizzato per la revoca è stato commesso il 28/02/2014, il fatto è anteriore all'irrevocabilità e non poteva essere valido fondamento per la revoca. L'ordinanza è stata annullata e la materia rinviata al Tribunale di Gela per nuovo giudizio alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, codice penale
La norma disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena per fatti sopravvenuti; la Corte interpreta che, ai fini della revoca per fatti commessi nel quinquennio (o biennio), rileva il termine computato dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
art. 163, primo comma, codice penale
Fissa il termine quinquennale o biennale rilevante per la valutazione della sopravvenienza di fatti che possano incidere sul beneficio; la Corte afferma che tale termine decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095
Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095
Principio consolidato secondo cui ai fini della revoca il quinquennio o biennio si computa dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; la Corte lo richiama come precedente vincolante per la soluzione del caso.
Massime di principio
- Il termine quinquennale o biennale rilevante per valutare la sopravvenienza di reati ai fini della revoca della sospensione condizionale si computa dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non dalla data della sentenza stessa.
- Un reato commesso in epoca anteriore all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale non può essere utilizzato come fondamento per la revoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen.
- Prima di chiedere o disporre la revoca della sospensione condizionale la pubblica accusa e il giudice devono verificare con attenzione la data di commissione del fatto e la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; errori in questa verifica comportano l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe alla luce del principio richiamato, la difesa dovrà sempre documentare le date rilevanti (data del fatto e data di irrevocabilità) per opporsi efficacemente a una richiesta di revoca.
- Se il fatto sopravvenuto è successivo all'irrevocabilità e rientra nel quinquennio o biennio previsto, può costituire valido motivo di revoca; al contrario, se anteriore all'irrevocabilità, non è idoneo a tale scopo.
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