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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21 gennaio 2025. Con il primo e il secondo motivo ha censurato il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che tali censure erano generiche e prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 344-bis c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione. La Corte ha ritenuto anche tale doglianza manifestamente infondata, perché i fatti contestati risalivano al gennaio 2017 e la disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini si applica solo ai reati commessi dopo il 10 gennaio 2020.

Norme richiamate

  • art. 344-bis c.p.p.

    La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione non si applica ai fatti commessi anteriormente al 10 gennaio 2020.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che si limitano a contestare il giudizio di responsabilità senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili per genericità.
  • L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p., opera solo per i reati commessi dopo la data di entrata in vigore della disciplina, non per fatti anteriori.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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