Cassazione Penale, Sentenza n. 15257/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lagonegro che aveva respinto la loro richiesta di revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza penale dell'8 ottobre 2009 (divenuta irrevocabile il 24/01/2012). Hanno sostenuto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente motivato la valutazione della compatibilità tra l'ordine di demolizione e le successive decisioni del TAR Basilicata (sent. n. 604/2020 e n. 126/2021). In particolare hanno rilevato che il TAR, annullando un provvedimento comunale di autotutela (che aveva revocato il permesso di costruire n.80/2003) ed annullando l'ingiunzione comunale alla demolizione, avrebbe di fatto ricondotto in vita il permesso originario e le autorizzazioni paesaggistiche, rendendo legittime le opere e quindi incompatibile l'esecuzione dell'ordine demolitorio; inoltre hanno invocato la conformità urbanistica successivamente acquisita e interventi di adeguamento dell'opera.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la rilevanza, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione, delle sentenze amministrative richiamate dai ricorrenti: la sentenza n. 604/2020 del TAR ha annullato il provvedimento di autotutela per vizi di istruttoria e di motivazione (ragioni formali) senza rendere legittimo il permesso originario; la sentenza n. 126/2021 ha annullato l'ingiunzione comunale ma ha anche respinto il ricorso avverso il diniego del permesso in sanatoria (per mancata autorizzazione paesaggistica), consolidando il diniego. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione sfugge al giudicato penale e può essere riesaminato solo se esistono atti amministrativi o decisioni amministrative/giurisdizionali effettivamente incompatibili con l'abbattimento o se è prevedibile, su elementi concreti, l'imminente adozione di provvedimenti incompatibili. Ha inoltre ribadito che la sanatoria idonea ad estinguere il reato e a revocare l'ordine di demolizione è solo quella prevista dall'art. 36 d.P.R. 380/2001, che richiede la "doppia conformità" (ai piani/strumenti vigenti al momento della realizzazione e al momento della domanda), escludendo la cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale"; pertanto gli interventi di adeguamento successivi e la mera modifica successiva degli strumenti urbanistici non sanano l'abuso in assenza dei requisiti di legge. In definitiva non sono emersi atti amministrativi o giurisdizionali che rendano inefficace o incompatibile l'ordine di demolizione; il ricorso è quindi infondato e rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31
L'ordine di demolizione previsto da questo articolo sfugge al giudicato penale e può essere riesaminato dal giudice dell'esecuzione; la revoca è consentita solo se esistono atti amministrativi o decisioni incompatibili con l'abbattimento o una prevedibile adozione imminente di tali atti.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36
La sanatoria che estingue il reato e può comportare la revoca dell'ordine di demolizione è quella prevista dall'art. 36, che richiede la "doppia conformità" delle opere (al momento della realizzazione e al momento della domanda di sanatoria). In assenza di tale requisito la sanatoria non può essere riconosciuta e non può essere invocata una "sanatoria giurisprudenziale".
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
L'art. 44 definisce il reato edilizio; la Corte richiama che l'estinzione del reato e la rimozione delle conseguenze penali (compreso l'ordine di demolizione) sono subordinati all'effettiva sanatoria prevista dall'art. 36.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione imposto con sentenza penale è sempre riesaminabile in sede esecutiva, ma la sua revoca è ammessa solo se esistono atti amministrativi o decisioni giurisdizionali che siano effettivamente e concretamente incompatibili con l'esecuzione dell'abbattimento, o se è prevedibile l'imminente adozione di tali atti sulla base di elementi specifici.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione comprende il sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi e delle decisioni del giudice amministrativo connessi al permesso di costruire o alla sanatoria; non prevalgono decisioni fondate esclusivamente su vizi formali che non incidono sulla legittimità sostanziale dell'opera.
- La 'sanatoria giurisprudenziale' (riconoscimento della legittimità ex post per mera conformità sopravvenuta) non è idonea ad estinguere il reato né a revocare l'ordine di demolizione: solo la sanatoria prevista dall'art. 36 (con la "doppia conformità") ha tali effetti.
- Interventi di adeguamento successivi alla realizzazione dell'opera, e la mera conformità alla disciplina vigente successiva, sono irrilevanti ai fini della revoca dell'ordine di demolizione se manca la conformità originaria richiesta dall'art. 36.
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo di autotutela per vizi di istruttoria o di motivazione non implica automaticamente la legittimazione del titolo edilizio originario; occorre verificare la portata sostanziale delle decisioni amministrative e giurisdizionali prima di ritenere incompatibile l'esecuzione della demolizione.
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