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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03934/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta da una società avverso una cartella di pagamento con cui le era stato intimato il versamento di euro 2.306,54 per infrazioni al codice della strada. Il Giudice di pace di Roma si era dichiarato incompetente per valore. Il processo era poi pervenuto al Tribunale di Roma, il quale, ritenendo che la causa rientrasse nella competenza per materia e territorio del Giudice di pace, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione. La questione decisa riguarda la tempestività del regolamento d'ufficio promosso dal giudice subentrato, dopo che la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio di competenza. Ha ritenuto tardiva l'iniziativa del giudice subentrato, perché il regolamento da parte del giudice investito della controversia, dopo una declinatoria di incompetenza del giudice preventivamente adito, è tempestivo solo se proposto entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche con riserva assunta in quella sede. Nel caso concreto, invece, la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, sicché il regolamento era stato promosso oltre il termine utile. Non sono state liquidate spese, poiché il regolamento era stato sollevato d'ufficio e le parti non avevano svolto attività difensiva. La Corte ha quindi rimesso le parti innanzi al Tribunale di Roma per la riassunzione del processo nel termine di legge.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    il regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice investito della causa, dopo la declinatoria del giudice preventivamente adito, è tempestivo solo se proposto entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche con riserva assunta in quella sede

  • Cass. n. 27731/2019

    precedente richiamato per affermare il criterio di tempestività del regolamento di competenza

  • Cass. n. 1167/2007

    richiamata per escludere la pronuncia sulle spese nel regolamento sollevato d'ufficio

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice investito della controversia, dopo una pronuncia declinatoria del giudice preventivamente adito, deve essere promosso entro la prima udienza di trattazione; la tardività determina l'inammissibilità dell'istanza.
  • Quando la causa è già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, il regolamento di competenza d'ufficio è tardivo perché oltre il termine processuale utile per la sua proposizione.
  • Nel regolamento di competenza sollevato d'ufficio non si provvede di regola sulle spese se le parti non hanno svolto attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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