Cassazione Civile, Ordinanza n. 03934/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta da una società avverso una cartella di pagamento con cui le era stato intimato il versamento di euro 2.306,54 per infrazioni al codice della strada. Il Giudice di pace di Roma si era dichiarato incompetente per valore. Il processo era poi pervenuto al Tribunale di Roma, il quale, ritenendo che la causa rientrasse nella competenza per materia e territorio del Giudice di pace, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione. La questione decisa riguarda la tempestività del regolamento d'ufficio promosso dal giudice subentrato, dopo che la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio di competenza. Ha ritenuto tardiva l'iniziativa del giudice subentrato, perché il regolamento da parte del giudice investito della controversia, dopo una declinatoria di incompetenza del giudice preventivamente adito, è tempestivo solo se proposto entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche con riserva assunta in quella sede. Nel caso concreto, invece, la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, sicché il regolamento era stato promosso oltre il termine utile. Non sono state liquidate spese, poiché il regolamento era stato sollevato d'ufficio e le parti non avevano svolto attività difensiva. La Corte ha quindi rimesso le parti innanzi al Tribunale di Roma per la riassunzione del processo nel termine di legge.
Norme richiamate
il regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice investito della causa, dopo la declinatoria del giudice preventivamente adito, è tempestivo solo se proposto entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche con riserva assunta in quella sede
Cass. n. 27731/2019
precedente richiamato per affermare il criterio di tempestività del regolamento di competenza
Cass. n. 1167/2007
richiamata per escludere la pronuncia sulle spese nel regolamento sollevato d'ufficio
Massime di principio
- Il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice investito della controversia, dopo una pronuncia declinatoria del giudice preventivamente adito, deve essere promosso entro la prima udienza di trattazione; la tardività determina l'inammissibilità dell'istanza.
- Quando la causa è già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, il regolamento di competenza d'ufficio è tardivo perché oltre il termine processuale utile per la sua proposizione.
- Nel regolamento di competenza sollevato d'ufficio non si provvede di regola sulle spese se le parti non hanno svolto attività difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03902/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03918/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03919/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →