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Ordinanza

Ordinanza n. 11017/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti assunta nell’adunanza del 4-5 novembre 2025, allo stato non nota, con cui il medesimo Consiglio, in pretesa esecuzione della sentenza del Tar Lazio, sez. I, 16118/2025, ha rieditato la procedura di valutazione relativa all’interpello n. 55/CP/2023 per 14 posti di funzione di presidente o presidente aggiunto e confermato la promozione del consigliere -OMISSIS- al posto-funzione di presidente della sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige sede di Bolzano, del consigliere -OMISSIS- al posto-funzione di presidente aggiunto della sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna e del consigliere -OMISSIS- al posto-funzione di presidente aggiunto della sezione giurisdizionale regionale per la Puglia; nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale ed in particolare dei verbali della seduta non pubblica del Consiglio di presidenza del 4-5 novembre 2025, dei decreti di nomina, ove intervenuti ed entrambi allo stato non noti, nonché ancora ed ove occorra della sintesi dell’esito dei lavori del Consiglio di presidenza relativo all’adunanza del 4-5 novembre 2025, pubblicata il 6 novembre 2025 n. 0005638; della nota 9 dicembre 2025 con cui il direttore dell’ufficio di segreteria ha differito l’accesso della ricorrente agli atti del procedimento in termini non utili alla proposizione della presente iniziativa giurisdizionale; nonché ex art 116 comma 2 per la declaratoria del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta con istanza 7 novembre 2025 e comunque per la sua acquisizione in via istruttoria ai sensi dell’art. 65 c.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 febbraio 2026: di tutti gli atti ostesi in data 7 gennaio 2025 con pec 000015 solo a seguito della proposizione del ricorso introduttivo ed in particolare: delle deliberazioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti 10 dicembre 2025 nn. 270, 271 e 272 con cui in pretesa esecuzione della sentenza del Tar Lazio, sez. I, 16118/2025, è stata rieditata la procedura di valutazione relativa all’interpello n. 55/CP/2023 per 14 posti di funzione di presidente o presidente aggiunto e rispettivamente confermata la promozione e l’assegnazione nei posti funzione del cons. -OMISSIS- quale presidente della sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige sede di Bolzano, del cons. -OMISSIS- quale presidente aggiunto della sezione giurisdizionale regionale per la Puglia e del cons. -OMISSIS- quale presidente aggiunto della sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna; nonché dei presupposti verbali delle adunanze non pubbliche del 4-5-novembre 2025, del 28 ottobre 2025 e del 24 ottobre 2025 nonché e prima ancora del verbale della seduta non pubblica del 23-24 settembre 2025 e relative sintesi anche nella parte in cui il Consiglio di presidenza ha meramente confermato le assegnazioni degli altri 11 posti funzione oggetto di interpello n. 55/CP/2023; nonché degli atti di approvazione dei verbali da parte del Consiglio di presidenza e del plenum e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa202600101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di riedizione e conferma delle assegnazioni relative all'interpello n. 55/CP/2023 per 14 posti di funzione di presidente o presidente aggiunto, nonché il differimento dell'accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 16118/2025, ha rieditato la procedura di valutazione relativa all'interpello n. 55/CP/2023 e ha confermato varie assegnazioni a posti di presidente o presidente aggiunto, oltre ai verbali e agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta e la sua acquisizione istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., contestando il differimento dell'accesso. Alla camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensione interinale e ha insistito per l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di annullamento né la domanda di accesso. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati vincitori e assegnatari dei 14 posti di funzione oggetto dell'interpello, nonché dei candidati non vincitori che avevano partecipato alla procedura. Ha autorizzato la ricorrente a procedere alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria e il numero di ruolo, le parti, gli estremi degli atti impugnati, una sintesi dei motivi, i nominativi dei controinteressati, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova della notificazione, corredata dall'attestazione dell'amministrazione sull'avvenuta pubblicazione, dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. La Corte dei conti dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare apposita attestazione. Gli atti sono stati rimessi al Presidente per la fissazione dell'udienza pubblica di merito.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Consente, quando la notificazione individuale risulti particolarmente difficile per il numero dei destinatari, modalità semplificate di notificazione autorizzate dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Consente al giudice di autorizzare modalità opportune per l'integrazione del contraddittorio, inclusa la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria del diritto di accesso proposta nel giudizio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della richiesta di acquisizione istruttoria della documentazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro gli esiti di una procedura selettiva incide sulle posizioni di una pluralità di vincitori, assegnatari e partecipanti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente incisi dalla decisione.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione individuale; l'avviso deve contenere gli elementi identificativi del giudizio, degli atti impugnati, dei motivi e dei destinatari, oltre al testo integrale degli atti processuali richiesti dal giudice.
  • Quando il giudice autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione, può imporre all'amministrazione di mantenere online gli atti sino alla definizione del giudizio e di rilasciare un'attestazione della pubblicazione, da depositare insieme alla prova della notificazione entro il termine stabilito, a pena di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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