Cassazione Penale, Ordinanza n. 04322/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia ha applicato, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena concordata per un contestato furto pluriaggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; dall'altro, erroneo calcolo della pena per avere il giudice riconosciuto la recidiva nonostante, secondo la difesa, non ne ricorressero i presupposti. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi estranei ai limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non rientrano in tali ipotesi né la censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né quella sulla recidiva, peraltro formulata senza specifica argomentazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso definito con patteggiamento.
le cause di proscioglimento non sono deducibili come motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento nei limiti indicati dalla Corte.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
è richiamato implicitamente quale base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione ha un ambito oggettivo di deducibilità assai ristretto: sono proponibili solo censure sulla validità della volontà dell'imputato, sulla corrispondenza tra richiesta e decisione, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla legalità della pena o della misura di sicurezza.
- La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento, salvo che si collochi entro i limiti specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Le contestazioni relative alla recidiva e al trattamento sanzionatorio devono essere specificamente argomentate e, comunque, per la sentenza di patteggiamento sono scrutinabili solo se si traducono in una doglianza sull'illegalità della pena nei limiti di legge.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura quando la censura non rientra nei casi tassativi previsti per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Come è indicizzato
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