Cassazione Penale, Sentenza n. 38409/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione promossa dall'avvocato di Russo nei confronti del dott. Filippo Steidl. Il motivo dedotto era che il magistrato sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente sulle stesse questioni di diritto relative all'inutilizzabilità delle prove, sulle quali si era già espresso con un precedente provvedimento del 17/12/2024, configurando così presunta incompatibilità e vizio di motivazione/violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto che le norme sulla ricusazione siano eccezionali e di stretta interpretazione, non applicabili in via analogica. Ha precisato che l'esternazione del convincimento del giudice integra motivo di ricusazione solo se espressa senza necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale, condizione non verificata nel caso di specie. Inoltre, ha affermato che il fatto che il giudice debba nuovamente decidere la stessa questione di diritto in sede cautelare non determina di per sé incompatibilità, nemmeno quando vi sia stata precedente decisione contrastante o annullamento con rinvio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al procedimento penale di cui trattasi (procedimento ex art. 309), usato per identificare il procedimento oggetto di ricusazione; nessuna interpretazione giuridica particolare estrapolata oltre il richiamo processuale.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma come richiedente che l'esternazione del convincimento del giudice sia 'indebita' solo se formulata senza necessità funzionale e priva di collegamento con l'esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale: solo in tali casi può costituire causa di ricusazione.
art. 623, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che, anche dopo annullamento con rinvio, la norma non impone che i componenti del collegio siano diversi; quindi la mera adozione di una precedente decisione non determina automaticamente incompatibilità.
Massime di principio
- La ricusazione è un rimedio eccezionale: le norme che la disciplinano vanno interpretate in modo letterale e restrittivo, senza estensioni analogiche.
- La mera esistenza di una precedente decisione del medesimo magistrato sulla stessa questione di diritto non costituisce di per sé motivo di incompatibilità o di ricusazione, soprattutto se la nuova decisione è funzionale all'esercizio delle sue funzioni in una successiva fase procedimentale (es. riesame cautelare).
- Per configurare motivo di ricusazione per 'indebita manifestazione di convincimento' è necessario che l'esternazione sia del tutto estranea alla funzione esercitata e priva di qualsiasi necessità funzionale rispetto alla fase processuale in cui è intervenuta.
- Anche in caso di annullamento e rinvio, non è automaticamente incompatibile che lo stesso giudice o i medesimi componenti si pronuncino nuovamente sulla questione; la disciplina procedurale non richiede di norma la loro sostituzione.
- I ricorsi di ricusazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili de plano e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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