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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36253/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità del motivo dedotto rispetto alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11/11/2024, deducendo un motivo unico che contestava l'accertamento di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo del tutto generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale viene ritenuta congrua in punto di responsabilità; nel ricorso, inoltre, non vengono neppure indicate le specifiche ragioni per cui la motivazione d'appello sarebbe affetta da evidenti vizi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000,00.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura assolutamente generica e non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione che lamenta vizi motivazionali deve indicare in modo puntuale le ragioni per cui la decisione di merito sarebbe affetta da evidenti carenze o illogicità; la mera contestazione dell'accertamento di responsabilità, senza critica argomentata della motivazione, non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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