Cassazione Penale, Sentenza n. 13638/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione basata principalmente sulle dichiarazioni rese da Rosetta Matarazzo nelle indagini difensive (1/08/2022), sostenendo che tali dichiarazioni dimostrerebbero un movente alternativo (concorrenza commerciale) attribuibile a Filippo Indico e quindi l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia Indico e Liistro. Contestava inoltre incongruenze temporali nelle dichiarazioni sulla consegna delle armi (diverse indicazioni temporali tra dichiarazioni successive e precedenti) e la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, del diverso movente e della scansione degli incontri fra Indico e Sesta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello di Messina secondo cui le dichiarazioni della Matarazzo non costituiscono una prova 'nuova' rilevante ai sensi dell'art. 630 c.p.p., essendo già state acquisite e valutate nel giudizio di merito. La Corte ha altresì ritenuto non consentito, in sede di revisione, un riesame di merito della credibilità già valutata nei precedenti giudizi in assenza di un novum idoneo a ribaltare il quadro probatorio complessivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
La prova nuova rilevante per la revisione deve essere realmente nuova o non valutata nel precedente giudizio e, da sola o congiuntamente alle prove pregresse, idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza; la corte di revisione effettua una delibazione preliminare sommaria ma non superficiale dell'idoneità del novum
Consente la condanna al pagamento delle spese e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti essenziali di enunciazione del motivo in Cassazione; il ricorso deve essere esposto nei termini strettamente necessari per la motivazione
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato)
Prevede la possibilità di trattare il ricorso senza intervento delle parti nelle specifiche circostanze normative eccezionali richiamate dal provvedimento
Massime di principio
- In sede di revisione l'onere probatorio sul nuovo elemento è elevato: la 'prova nuova' deve essere effettivamente nuova o non già valutata e deve essere idonea, da sola o congiuntamente, a ribaltare il giudizio irrevocabile
- La corte di revisione compie una delibazione preliminare sommaria ma non superficiale; non è ammesso utilizzare la revisione come strumento per un nuovo esame della attendibilità delle stesse dichiarazioni già valutate nei giudizi di merito senza fatti nuovi rilevanti
- Contraddizioni temporali o varianti nelle dichiarazioni di collaboratori devono essere valutate alla luce del quadro probatorio complessivo: differenze marginali nella scansione degli eventi non sono di per sé sufficienti a compromettere una condanna se non incidono sostanzialmente sulla prova individualizzante
- Dichiarazioni di terzi che prospettano un movente alternativo devono essere specifiche, non già riscontrate o già valutate, e dimostrare concretamente la probabilità di un errore giudiziario per rendere ammissibile la revisione
- L'assenza di menzione di un particolare fatto da parte di un testimone interlocutorio non è automaticamente decisiva: va considerata la circostanza, il contesto della comunicazione e la possibilità che alcuni fatti non siano stati riferiti a terzi per ragioni logiche
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