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Ordinanza

Ordinanza n. 1244/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto all'istanza-diffida trasmessa in data 10 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha invitato l'Amministrazione a concludere il procedimento di riesame/annullamento in autotutela avviato in data 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione e dell'obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso.

Giustizia amministrativa202602352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda di tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il danno grave e irreparabile. La valutazione è stata compiuta anche in considerazione della prossimità della camera di consiglio destinata alla definizione della domanda principale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce la domanda principale sul silenzio.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Napoli sull'istanza-diffida diretta alla conclusione del procedimento di riesame e annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza-diffida trasmessa il 10 novembre 2025, relativa a un procedimento di riesame e annullamento in autotutela avviato il 28 febbraio 2025. Ha chiesto inoltre che fosse imposto all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, per effetto del riesame, di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il testo dà atto della proposizione di una domanda cautelare incidentale, senza specificare ulteriori motivi di censura.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono indicati come fondamento dell'azione diretta a ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda di tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistente il danno grave e irreparabile e ha respinto l'istanza cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando non risulta sussistente un danno grave e irreparabile, anche considerando la prossimità della camera di consiglio fissata per la definizione della domanda principale.
  • La decisione sulla domanda cautelare non definisce necessariamente l'azione principale avverso il silenzio-inadempimento, quando il giudice si limita a respingere la misura urgente per carenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaTutela cautelare

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