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Sentenza

Sentenza n. 3293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 4676/2023

Giustizia amministrativa202402522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere abusive qualificate come lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione. Hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 30 d.P.R. 380/2001, sostenendo che le opere non avrebbero realizzato una lottizzazione materiale perché non comprendevano opere di urbanizzazione né una trasformazione urbanistica dei terreni a scopo edificatorio tale da richiedere un previo piano attuativo. Hanno inoltre lamentato carenza di istruttoria e motivazione quanto alla ricostruzione del regime urbanistico dell'area, alla specificazione delle norme attuative violate e alle ragioni della necessità di uno strumento urbanistico attuativo. È stato contestato anche che l'accorpamento di fondi appartenenti a coniugi e il mutamento di destinazione fossero sufficienti a integrare una lottizzazione abusiva, richiamando la possibilità di fusione delle proprietà e i titoli edilizi rilasciati ai danti causa, nonché sostenendo l'irrilevanza dell'assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ai fini della qualificazione ex art. 30, in luogo del diverso regime sanzionatorio dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. L'area, di circa 6.750 mq, era classificata agricola dal PRG ed era sottoposta a protezione integrale dal piano territoriale paesaggistico; le opere comprendevano un vasto parcheggio per autocarri e container, manufatti, tettoie, baracche, un'officina meccanica di circa 300 mq e una pavimentazione cementizia di circa 250 mq.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 30 d.P.R. 380/2001 non richieda necessariamente la realizzazione di opere di urbanizzazione: la lottizzazione materiale può risultare da qualsiasi opera o complesso di opere concretamente idoneo a stravolgere l'assetto territoriale preesistente, realizzando un nuovo insediamento edilizio e pregiudicando la potestà di programmazione urbanistica. Nel caso concreto, la consistenza delle opere e il loro sfruttamento produttivo di tipo industriale avevano trasformato una vasta porzione di area agricola, destinandola a usi incompatibili con la disciplina urbanistica generale. L'unificazione di particelle catastali appartenenti a soggetti diversi, sebbene coniugi, è stata ritenuta sintomatica della comune volontà di sottrarre irreversibilmente il territorio alla sua destinazione urbanistica. La situazione di fatto e la preesistente urbanizzazione non escludono l'esercizio dei poteri di vigilanza, che anzi devono essere rafforzati quando l'intervento compromette l'ordinato assetto del territorio. I titoli edilizi rilasciati ai danti causa non sono risultati idonei a paralizzare l'azione repressiva, poiché gli abusi accertati eccedevano gli interventi da essi assentiti. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni (…) in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione

    La lottizzazione abusiva materiale non presuppone necessariamente la realizzazione di opere di urbanizzazione; è sufficiente un'opera o un complesso di opere concretamente idoneo a stravolgere l'assetto territoriale preesistente, a realizzare un nuovo insediamento edilizio e a pregiudicare la potestà di programmazione urbanistica.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dagli appellanti quale regime sanzionatorio alternativo per gli interventi eseguiti in assenza di titolo, ma il giudice ha ritenuto corretta la qualificazione complessiva degli interventi come lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dagli appellanti per sostenere la riconducibilità dell'accorpamento alla manutenzione straordinaria; l'argomento non è stato accolto perché la trasformazione concreta eccedeva tale prospettazione.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dagli appellanti in relazione alla possibilità di realizzare la fusione tra proprietà immobiliari mediante permesso di costruire, senza incidere sulla qualificazione della complessiva trasformazione abusiva.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dagli appellanti per contestare la rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione; la censura è stata respinta alla luce della trasformazione produttiva incompatibile con la destinazione agricola.

Massime di principio

  • La lottizzazione abusiva materiale ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 non richiede necessariamente la realizzazione di opere di urbanizzazione: può essere integrata da qualsiasi opera o complesso di opere che, valutato unitariamente e in concreto, stravolga l'assetto territoriale preesistente, realizzi un nuovo insediamento edilizio e pregiudichi la potestà di programmazione urbanistica dell'amministrazione.
  • La qualificazione di una trasformazione come lottizzazione abusiva può fondarsi sulla consistenza, sulla pluralità e sulla destinazione funzionale delle opere, quando esse sottraggano una significativa porzione di territorio alla destinazione urbanistica prevista dallo strumento generale e la pieghino a un uso produttivo incompatibile.
  • La preesistente urbanizzazione dell'area non esclude la lottizzazione abusiva quando le opere realizzate determinino una trasformazione ulteriore e incompatibile con la disciplina urbanistica vigente, incidendo sulla potestà di governo del territorio.
  • Titoli edilizi rilasciati in precedenza ai proprietari o ai loro danti causa non impediscono l'azione repressiva per lottizzazione abusiva quando le opere concretamente accertate eccedano oggettivamente gli interventi assentiti.
  • L'accorpamento materiale di particelle appartenenti a proprietari diversi può costituire, insieme alle opere realizzate e al mutamento funzionale dell'area, un elemento sintomatico della comune volontà di sottrarre il territorio alla destinazione urbanistica vigente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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