Cassazione Penale, Sentenza n. 11964/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/11/2021 con cui il Tribunale di Palermo ha accolto l'appello del Pubblico ministero reintegrando il sequestro preventivo di euro 227.000,00 relativo a una delle truffe contestate. Il ricorrente denunciava violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la selettiva ed incompleta trasmissione degli atti d'indagine da parte della Polizia giudiziaria (mancata ostensione di migliaia di documenti, dichiarazioni e documenti contabili), nonché motivazione apparente e erronea valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale, che avrebbe fondato il sequestro su una parte del compendio investigativo senza considerare atti favorevoli all'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha statuìto che il Tribunale aveva confermato il sequestro basandosi su una selezione ridotta e incompleta degli atti investigativi forniti dalla Polizia giudiziaria, sicché la motivazione relativa al fumus commissi delicti risultava apparente e apodittica. La mancata trasmissione di gran parte della documentazione, che poteva contenere elementi favorevoli all'indagato, ha reso il quadro indiziario arbitrariamente alterato e ha legittimato l'annullamento del provvedimento.
Norme richiamate
art. 24 Cost., comma 2
La norma è stata richiamata nella doglianza del ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte rileva che la mancata trasmissione di atti investigativi può compromettere il contraddittorio e le prerogative difensive
art. 111 Cost., commi 2, 3 e 6
Richiamata in relazione al principio del giusto processo e alla esigenza di motivazioni coerenti e ancorate al caso concreto; la Corte conferma che motivazioni apparenti sono censurabili in cassazione
Riferimento normativo collegato alla disciplina delle misure cautelari; la decisione sottolinea che, pur non essendo prevista una sanzione automatica per la non trasmissione di atti, un provvedimento motivato sulla base di atti selezionati può risultare illegittimo
Norma evocata nel contesto dei rimedi avverso i provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato il ricorso per violazione di legge ai sensi della giurisprudenza consolidata
Richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova e del contraddittorio; la Corte evidenzia che la valutazione del fumus deve essere ancorata all'intero compendio probatorio disponibile
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato solo in ordine alla trattazione del ricorso (modalità di trattazione procedurale), come indicato nel procedimento
Massime di principio
- La mancata o parziale trasmissione degli atti d'indagine da parte della Polizia giudiziaria può compromettere il diritto di difesa e rendere 'apparente' la motivazione di un provvedimento cautelare se il giudice decide senza aver conosciuto l'intero compendio probatorio
- La Corte di cassazione ammette il ricorso avverso provvedimenti di sequestro preventivo solo per violazione di legge; tra le ipotesi ricomprese rientrano gli errori di diritto e le motivazioni tanto carenti da essere irrimediabilmente apparenti
- Il sequestro probatorio non richiede la prova piena del reato, ma la decisione sul fumus deve essere ancorata a elementi non selezionati in modo parziale: motivazioni basate su documentazione scelta dalla Polizia giudiziaria possono essere annullate
- Se il G.i.p. revoca un provvedimento per incompletezza degli atti, il giudice dell'appello deve valutare il compendio investigativo nella sua completezza e non limitarsi a pochi atti selezionati
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale documentare e contestare la mancata ostensione di atti, richiedere ufficialmente la produzione integrale della documentazione e far emergere gli elementi favorevoli occultati dalla selezione
- In sede di impugnazione è utile evidenziare come l'omessa trasmissione abbia inciso sulla coerenza e sulla ragionevolezza della motivazione per ottenere l'annullamento del provvedimento
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