Cassazione Penale, Sentenza n. 19676/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per due delitti di truffa. I motivi principali erano: (i) nullità della notifica del decreto di citazione per la fase d'appello, poiché il decreto notificato al difensore riguardava soggetto diverso (Vinciguerra Gaetano) e altro procedimento; (ii) eccezione di prescrizione dei reati (si indicavano le date di consumazione 17/02/2014 e 26/02/2014 e si sosteneva che non fossero intervenute sospensioni), con conseguente richiesta di annullamento per estinzione dei reati; (iii) censura per omessa valutazione, da parte della Corte di appello, delle conclusioni scritte della difesa (nullità e prescrizione) regolarmente depositate e trasmesse via PEC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte di appello non aveva esaminato e deliberato sulle conclusioni scritte della difesa relative alla nullità della notifica del decreto di citazione in appello e sulla prescrizione. Dall'esame è emerso che, nel giudizio di primo grado, si erano verificate sospensioni dei termini di prescrizione (per legittimi impedimenti dei difensori e per i provvedimenti legati alla pandemia Covid-19) che avevano fatto decorrere la prescrizione in epoca successiva alla sentenza di appello. Tuttavia, alla data della pronuncia in Cassazione i reati erano estinti per prescrizione. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando l'estinzione per prescrizione di entrambi gli episodi di truffa.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che vi fosse inosservanza/erronea applicazione della legge processuale o mancanza di motivazione in ordine alla specifica eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello; ciò ha formato causa di cassazione del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b)
Il motivo relativo alla violazione della normativa penale sulla prescrizione è stato esaminato alla luce dei fatti processuali (date di consumazione) e delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado; la Corte ha valutato la correttezza del calcolo dei termini di prescrizione.
art. 157, comma 8-bis c.p.p.
La norma disciplina gli effetti dell'imputato/difensore che produce istanza per legittimo impedimento e la conseguente sospensione dei termini di prescrizione; la Corte ha rilevato che sono intervenute sospensioni delle prescrizioni in conseguenza dei rinvii per legittimo impedimento e per le misure adottate in occasione della pandemia.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Riferimento procedurale alle modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (procedure semplificate/termine); norma di ordine processuale organizzativo usata per definire le modalità di trattazione.
art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 149/2020
conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 149/2020
Norma che ha consentito al Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello di formulare conclusioni scritte in ordine alla prescrizione; la Corte ha tenuto conto di tali conclusioni nel giudizio di Cassazione.
Massime di principio
- Se la notifica di un atto processuale essenziale (es. decreto di citazione per l'appello) risulta riferita a soggetto diverso o a procedimento diverso, la nullità della notifica deve essere esaminata e decisa dal giudice; l'omissione costituisce motivo valido di ricorso in Cassazione.
- Il computo della prescrizione deve tener conto di tutte le sospensioni previste dalla legge (legittimo impedimento del difensore, provvedimenti per pandemia, ecc.): errori o omissioni nel conteggio possono determinare l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- Quando difesa e/o Pubblico Ministero sollevano la questione della prescrizione, il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente; il mancato esame delle deduzioni scritte trasmesse tramite PEC integra vizio procedurale.
- Se alla data della pronuncia in Cassazione il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata (non essendo possibile una rinnovazione del giudizio sul merito in presenza di estinzione del reato).
- La difesa deve conservare e produrre prove documentali relative a date di notifiche, rinvii e eventuali comunicazioni di udienza (PEC, verbali di udienza) per dimostrare eventuali nullità o sospensioni rilevanti ai fini della prescrizione.
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