Ordinanza n. 535/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 477/2025 emessa dal Comune di Terzigno - Servizio 4 Urbanistica e Ambiente in data 17 novembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori conseguenti e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi n. 477 del 17 novembre 2025, fondata sull'annullamento della concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata sul presupposto che il fabbricato fosse stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 30/1987, successivamente annullata. Ha inoltre riferito di avere presentato un'istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994, non ancora definita. In un distinto giudizio, la ricorrente aveva già impugnato i provvedimenti comunali e ministeriali che avevano determinato l'annullamento della concessione edilizia e del relativo nulla osta; tali provvedimenti erano stati sospesi in sede cautelare con ordinanza n. 1437 del 30 giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. La ragione decisiva è rappresentata dalla precedente sospensione cautelare, disposta in un distinto giudizio, dei provvedimenti che avevano condotto all'annullamento della concessione edilizia n. 30/1987 e sui quali si fondava l'ordinanza di demolizione. Il Collegio ha ritenuto necessario preservare la situazione re adhuc integra fino alla decisione di merito sulle censure relative all'annullamento della concessione. La sospensione è stata concessa impregiudicate le eccezioni di rito. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito del ricorso al 17 giugno 2026, con opportunità di trattazione congiunta del ricorso connesso; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il TAR ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.
La norma è richiamata quale base dell'istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente, ancora non definita dall'amministrazione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento repressivo edilizio si fonda su precedenti atti amministrativi la cui efficacia è già stata sospesa in sede cautelare, il giudice può sospendere a sua volta il provvedimento repressivo, al fine di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito sui presupposti della repressione.
- La sospensione cautelare di un atto presupposto costituisce un elemento rilevante per la valutazione cautelare dell'atto consequenziale che su quell'atto si fonda, anche se la relativa legittimità sarà esaminata nel giudizio di merito.
- La tutela cautelare può essere accordata senza definire le eccezioni di rito, che restano impregiudicate, quando l'esigenza di evitare effetti pregiudizievoli e di preservare la situazione fino al merito risulta prevalente.
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