Ordinanza n. 1169/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza n. 71 del 12/03/2026, emessa dal Dirigente del Comune di Napoli - Area Sviluppo Economico e Turismo - Servizio SUAP, notificata in data 12/03/2026, recante l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività di somministrazione per giorni 3 (tre), da eseguirsi nelle date del 16, 17 e 18 aprile 2026; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito, ed in particolare, dell'atto di diffida prot. n. 711559-13 del 07/08/2025; del verbale di contestazione n CC/25150132484 del 17/07/2025, della nota prot. n. 1138832 del 06/12/2025 e del verbale di contestazione n. CC/25150334038 redatto in data 05/12/2025 dalla Polizia Locale - U.O. Vomero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell'attività di somministrazione per tre giorni, quale sanzione accessoria per reiterata occupazione abusiva di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che disponeva la sospensione dell'attività di somministrazione per i giorni 16, 17 e 18 aprile 2026. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti, tra cui la diffida notificata via PEC, i verbali della Polizia Locale e una nota comunale. In sede cautelare la ricorrente ha sostenuto, per quanto emerge dall'ordinanza, l'inconfigurabilità della reiterazione, assumendo che le condotte di occupazione contestate presentassero differenze tali da escludere l'applicazione della sanzione accessoria. Le parti hanno chiesto una pronuncia cautelare anche ai fini della conformazione della successiva azione amministrativa, sebbene i giorni di sospensione fossero già trascorsi in seguito all'adozione di un decreto cautelare monocratico.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza, allo stato della cognizione sommaria, del fumus boni iuris. Ha ritenuto rilevante che la diffida fosse stata notificata via PEC all'indirizzo della società ricorrente. Inoltre, in ragione del tenore letterale della norma applicata, che fa genericamente riferimento all'occupazione abusiva del suolo pubblico, ha ritenuto prima facie non decisive le differenze tra le diverse condotte di occupazione contestate ai fini dell'asserita insussistenza della reiterazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, nei limiti della cognizione sommaria, la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris.
Massime di principio
- Ai fini della reiterazione di condotte sanzionabili, quando la norma applicata individua genericamente la condotta nell'occupazione abusiva di suolo pubblico, le differenze concrete tra le modalità delle singole occupazioni non escludono necessariamente la reiterazione, almeno in sede di cognizione cautelare.
- La notifica della diffida effettuata tramite PEC all'indirizzo della società destinataria è, in sede cautelare, elemento idoneo a sostenere la conoscenza dell'atto presupposto e la legittimità della successiva applicazione della sanzione accessoria.
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