Cassazione Penale, Sentenza n. 37810/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto del Pubblico ministero di rigetto della sua istanza di restituzione di denaro e di alcuni orologi di pregio precedentemente sottoposti a sequestro probatorio. La domanda di restituzione si fondava sulla mancata convalida del sequestro da parte del Pubblico ministero (art. 355, comma 2 c.p.p.), con la conseguente perdita di efficacia del sequestro probatorio e il diritto alla immediata restituzione. Si lamentava inoltre che, mentre l'opposizione era pendente, era intervenuto un successivo sequestro preventivo sui medesimi beni, sicché l'ablazione sarebbe stata illegittima e lesiva del diritto di proprietà, oltre che contraria ai principi di proporzionalità e adeguatezza.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che, sebbene il sequestro probatorio non fosse stato convalidato, nei confronti degli stessi beni era intervenuto successivamente un sequestro preventivo che impedisce la restituzione. La decisione si è fondata sull'art. 262, comma 3 c.p.p., e sulla giurisprudenza consolidata per cui le cose sottoposte a sequestro probatorio devono essere restituite quando cessano i presupposti del vincolo, salvo tre casi (il giudice disponga sequestro conservativo, le cose siano sottoposte a sequestro preventivo o sia disposta la confisca definitiva). La Corte ha concluso che il sequestro preventivo può intervenire anche dopo che siano venuti meno i presupposti del sequestro probatorio e che, pertanto, non era dovuta la restituzione; ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 263, comma 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'inammissibilità dell'opposizione al decreto del PM; il provvedimento impugnato è un'ordinanza di inammissibilità fondata su tale previsione
art. 355, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la convalida del sequestro da parte del pubblico ministero; la difesa ha sostenuto che, per la mancata convalida, il sequestro probatorio aveva perso efficacia e sussisteva il diritto alla restituzione
art. 262, comma 3 cod. proc. pen.
"non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto a fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321"
Interpretata come disposizione che autorizza il mantenimento del vincolo sui beni a fini preventivi quando il giudice dispone misure ai sensi dell'art. 321; ciò consente il sequestro preventivo anche dopo che siano venuti meno i presupposti del sequestro probatorio, impedendo la restituzione
Richiamato quale norma che consente al giudice di adottare misure preventive (sequestro preventivo) che giustificano il mantenimento del vincolo sui beni
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del proponente nel caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nella sentenza
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U.)
Sez. U, n. 23 del 14/12/1994; Sez. U, n. 24 del 14/12/1994; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996
Stabilisce il principio per cui le cose sottoposte a sequestro probatorio devono essere restituite quando cessano i presupposti del vincolo salvo i casi in cui il giudice disponga il sequestro conservativo, le cose siano sottoposte a sequestro preventivo o sia disposta la confisca definitiva
Massime di principio
- La perdita di efficacia di un sequestro probatorio (per mancata convalida) in linea di principio dà diritto alla restituzione dei beni, ma tale diritto è escluso se, prima della restituzione, è intervenuto un diverso titolo di vincolo (sequestro preventivo, sequestro conservativo o confisca): verificare sempre l'esistenza di titoli successivi.
- Il sequestro preventivo può essere disposto anche dopo che siano venuti meno i presupposti del sequestro probatorio; pertanto, nelle cause di restituzione è fondamentale accertare la situazione processuale aggiornata al momento della decisione giudiziale.
- Nelle impugnazioni cautelari e nelle opposizioni valutare tempestività e urgenza: agire immediatamente e chiedere misure provvisorie al giudice per evitare che un successivo provvedimento cautelare renda inutile il rimedio invocato.
- Se si contesta la legittimità del sequestro preventivo, occorre mirare a dimostrare l'assenza dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p. (necessità del vincolo a fini preventivi) e proporre istanze di revoca o sostituzione con misure meno gravose.
- Quando sono in gioco beni di valore o diritti di proprietà, considerare sia i rimedi penali (opposizione, impugnazioni) sia eventuali azioni civili per il risarcimento in caso di sequestro illegittimo o comportamenti colpevoli della polizia giudiziaria.
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