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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16459/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché, nonostante l’ordine di rinnovazione della notifica impartito con ordinanza interlocutoria, il ricorrente non ha provveduto a notificare validamente il ricorso nei confronti del socio e liquidatore della società estinta, con conseguente mancata integrazione del contraddittorio. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA relative agli anni 2006 e 2007. La società destinataria aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella per difetto di rituale notificazione, perché l’atto era stato notificato sia presso una sede legale/domicilio fiscale che risultava già variato e tempestivamente comunicato, sia presso il liquidatore, con perfezionamento delle notifiche ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La decisione era stata confermata in appello. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, indirizzandolo oltre che alla società anche ai soci e al liquidatore, assumendo che la società fosse stata cancellata dal Registro delle imprese nel 2017. La Corte, però, aveva già ordinato con precedente ordinanza interlocutoria il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti del socio e liquidatore della società estinta, rilevando che i tentativi notificatori non erano andati a buon fine e che non risultavano ulteriori ricerche o notifiche; il ricorrente non ha poi eseguito l’adempimento richiesto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La norma è richiamata solo per descrivere il perfezionamento formale delle notifiche effettuate in primo grado, ritenute però irrituali dai giudici di merito per il luogo di notifica non corretto.

  • art. 331 c.p.c.

    La mancata rinnovazione della notifica nei confronti del soggetto necessario, dopo l’ordine della Corte, comporta l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è proposto contro una società estinta, la notifica deve essere validamente eseguita anche nei confronti del socio o liquidatore che ne sia il successore/processualmente necessario, se richiesto dalla Corte per l’integrazione del contraddittorio.
  • Il mancato adempimento all’ordine di rinnovazione della notifica disposto dalla Corte determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
  • Nei giudizi relativi a cartelle di pagamento, la ritualità della notifica va verificata con riferimento al destinatario effettivo e al corretto domicilio/sede risultante dalle comunicazioni, ma nel caso deciso il merito non è stato esaminato in sede di legittimità per il vizio processuale preliminare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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