Cassazione Civile, Ordinanza n. 15602/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento per euro 995,24 ha promosso giudizio davanti al Giudice di pace chiedendo di accertare la non debenza della somma iscritta nella cartella, deducendo in sostanza un’opposizione "recuperatoria" fondata sulla mancata notifica degli atti presupposti. Il primo giudice ha dichiarato la domanda tardiva e quindi inammissibile; il tribunale, in appello, ha confermato il rigetto ritenendo applicabile il termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e considerando tardiva la proposizione della domanda. In cassazione il ricorrente ha censurato la violazione di tale disciplina, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, nei procedimenti che avrebbero dovuto essere introdotti con ricorso ma siano stati promossi con citazione, rileva ai fini della tempestività la data di notificazione della citazione, non quella del successivo deposito/iscrizione a ruolo. Il ricorrente ha sostenuto che, poiché la citazione era stata notificata entro trenta giorni dalla notifica della cartella, l’opposizione era tempestiva, anche se l’iscrizione a ruolo era avvenuta più tardi per effetto della sospensione dei termini processuali legata all’emergenza COVID.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, applicando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 758/2022: quando una domanda che andrebbe proposta con ricorso è introdotta con citazione, la tempestività va verificata con riguardo alla data di notificazione della citazione, che produce gli effetti sostanziali e processuali propri dell’atto introduttivo, mentre la conversione del rito opera solo per il futuro. Poiché nel caso concreto la citazione era stata notificata entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, la domanda doveva considerarsi tempestiva. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel procedimento di opposizione recuperatoria avverso la cartella di pagamento il termine di impugnazione è quello previsto da questa disposizione; tuttavia, se l’azione è introdotta con citazione anziché con ricorso, ai fini della tempestività rileva la data di notificazione della citazione, non quella del deposito.
L’eventuale ordinanza di mutamento del rito opera solo pro futuro e non incide retroattivamente sugli effetti sostanziali e processuali già prodotti dall’atto introduttivo erroneamente utilizzato.
Massime di principio
- Nei procedimenti soggetti al d.lgs. n. 150/2011 introdotti erroneamente con citazione invece che con ricorso, la tempestività va valutata sulla base della notificazione dell’atto di citazione, se avvenuta nel termine previsto dalla legge.
- L’atto introduttivo errato non è tamquam non esset: produce gli effetti sostanziali e processuali propri della forma concretamente adottata, salvo le decadenze già maturate secondo il rito prescritto.
- L’ordinanza di mutamento del rito, quando emessa, non sana né pregiudica retroattivamente l’atto introduttivo, ma disciplina soltanto il rito da seguire per il prosieguo del processo.
- Nell’opposizione recuperatoria fondata sulla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella, il controllo sulla tempestività non può essere spostato dall’atto notificato al successivo adempimento di iscrizione a ruolo, se la legge richiede il ricorso e la parte ha usato la citazione.
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