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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4898/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/2/2023 che ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole alla risocializzazione per: precedenti condanne per reati di stupefacenti e armi (2019-2020); discrasie sulle dichiarazioni relative allo stato di coniugato e al domicilio; dubbi sull'affidabilità del ricorrente (assenza di atto di matrimonio registrato e mancati contatti della presunta "moglie"), inidoneità dell'attività lavorativa indicata, assenza di ravvedimento e mancata preventiva sperimentazione di permessi premio e lavoro all'esterno. Il difensore ha proposto sei motivi di cassazione tra cui nullità per mancata assunzione di prova decisiva, vizio di motivazione, carenza del diritto di difesa per presunta mancata acquisizione della relazione UEPE e mancata decisione sulla detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile in sede di sorveglianza il vizio per mancata assunzione di prova decisiva (art.606 comma 1 lett. d cod. proc. pen.), ha escluso che vi sia una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria tale da essere sindacabile in sede di legittimità, e ha qualificato come questioni di merito le contestazioni relative a valutazioni fattuali (domicilio, affidabilità, possibilità di lavoro, percorso di risocializzazione). Inoltre alcuni motivi sono stati dichiarati non autosufficienti e generici (es. mancata contestazione documentale tempestiva, mancata prova della richiesta di detenzione domiciliare). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), d), e)

    La Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione: il vizio per mancata assunzione di prova decisiva (lett. d) non è deducibile nei procedimenti di sorveglianza che seguono il rito camerale/esecutivo

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 666 per spiegare che il procedimento di concessione delle misure alternative si svolge secondo le regole del procedimento esecutivo, con conseguenti limitazioni di deducibilità dei vizi di cui all'art.606

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Connesso all'art. 678 per definire il rito applicabile alle istanze di misure alternative nel procedimento di sorveglianza

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità per mancata assunzione di prova; la Corte non ha accolto la censura per le limitazioni del rito camerale

  • art. 116 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente circa il diritto di estrarre copia degli atti; la Corte ha rilevato l'assenza di prova dell'effettivo pregiudizio o della tempestiva eccezione in sede di merito

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata quale criterio per l'eventuale condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, salvo che la parte non abbia agito senza colpa

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sorveglianza per misure alternative vige il rito esecutivo: in Cassazione non è generalmente deducibile il vizio per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606(1)(d)), pertanto le doglianze fondate su omissioni istruttorie di tipo probatorio spesso sono inammissibili
  • La valutazione della concedibilità dell'affidamento in prova implica giudizi prognostici sulla personalità e sulla condotta post delictum: tali valutazioni, se motivate in modo coerente, costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo macroscopiche illogicità o contraddizioni
  • Per contestare con successo la motivazione in Cassazione occorre dimostrare una illogicità manifesta o una frattura argomentativa evidente (ictu oculi), non semplici discrepanze o contrasto su elementi di fatto già valutati dal giudice di merito
  • Le censure generiche o prive di autosufficienza (ad es. lamentele non puntuali sulla mancata acquisizione di documenti senza indicare l'elemento decisivo precluso) sono dichiarate inammissibili: chi impugna deve specificare il vizio e il pregiudizio concreto
  • Richiedere la detenzione domiciliare comporta che tale richiesta sia resa palese e documentata in sede di merito; in mancanza di prova dell'esistenza di un domicilio idoneo la misura non è compatibile
  • In situazioni simili è strategico produrre e far verbalizzare in sede di merito tutte le prove ritenute decisive (es. documentazione anagrafica, rapporti di lavoro, domicili idonei, relazioni UEPE) e sollevare tempestivamente eventuali eccezioni di tardiva trasmissione di documenti

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