Cassazione Penale, Sentenza n. 4898/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/2/2023 che ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole alla risocializzazione per: precedenti condanne per reati di stupefacenti e armi (2019-2020); discrasie sulle dichiarazioni relative allo stato di coniugato e al domicilio; dubbi sull'affidabilità del ricorrente (assenza di atto di matrimonio registrato e mancati contatti della presunta "moglie"), inidoneità dell'attività lavorativa indicata, assenza di ravvedimento e mancata preventiva sperimentazione di permessi premio e lavoro all'esterno. Il difensore ha proposto sei motivi di cassazione tra cui nullità per mancata assunzione di prova decisiva, vizio di motivazione, carenza del diritto di difesa per presunta mancata acquisizione della relazione UEPE e mancata decisione sulla detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile in sede di sorveglianza il vizio per mancata assunzione di prova decisiva (art.606 comma 1 lett. d cod. proc. pen.), ha escluso che vi sia una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria tale da essere sindacabile in sede di legittimità, e ha qualificato come questioni di merito le contestazioni relative a valutazioni fattuali (domicilio, affidabilità, possibilità di lavoro, percorso di risocializzazione). Inoltre alcuni motivi sono stati dichiarati non autosufficienti e generici (es. mancata contestazione documentale tempestiva, mancata prova della richiesta di detenzione domiciliare). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1, lett. b), c), d), e)
La Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione: il vizio per mancata assunzione di prova decisiva (lett. d) non è deducibile nei procedimenti di sorveglianza che seguono il rito camerale/esecutivo
Richiamato insieme all'art. 666 per spiegare che il procedimento di concessione delle misure alternative si svolge secondo le regole del procedimento esecutivo, con conseguenti limitazioni di deducibilità dei vizi di cui all'art.606
Connesso all'art. 678 per definire il rito applicabile alle istanze di misure alternative nel procedimento di sorveglianza
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità per mancata assunzione di prova; la Corte non ha accolto la censura per le limitazioni del rito camerale
Norma richiamata dal ricorrente circa il diritto di estrarre copia degli atti; la Corte ha rilevato l'assenza di prova dell'effettivo pregiudizio o della tempestiva eccezione in sede di merito
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata quale criterio per l'eventuale condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, salvo che la parte non abbia agito senza colpa
Massime di principio
- Nei procedimenti di sorveglianza per misure alternative vige il rito esecutivo: in Cassazione non è generalmente deducibile il vizio per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606(1)(d)), pertanto le doglianze fondate su omissioni istruttorie di tipo probatorio spesso sono inammissibili
- La valutazione della concedibilità dell'affidamento in prova implica giudizi prognostici sulla personalità e sulla condotta post delictum: tali valutazioni, se motivate in modo coerente, costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo macroscopiche illogicità o contraddizioni
- Per contestare con successo la motivazione in Cassazione occorre dimostrare una illogicità manifesta o una frattura argomentativa evidente (ictu oculi), non semplici discrepanze o contrasto su elementi di fatto già valutati dal giudice di merito
- Le censure generiche o prive di autosufficienza (ad es. lamentele non puntuali sulla mancata acquisizione di documenti senza indicare l'elemento decisivo precluso) sono dichiarate inammissibili: chi impugna deve specificare il vizio e il pregiudizio concreto
- Richiedere la detenzione domiciliare comporta che tale richiesta sia resa palese e documentata in sede di merito; in mancanza di prova dell'esistenza di un domicilio idoneo la misura non è compatibile
- In situazioni simili è strategico produrre e far verbalizzare in sede di merito tutte le prove ritenute decisive (es. documentazione anagrafica, rapporti di lavoro, domicili idonei, relazioni UEPE) e sollevare tempestivamente eventuali eccezioni di tardiva trasmissione di documenti
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