Sentenza n. 4048/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 12 gennaio 2024 n. 41.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata al Ministero e passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per determinate annualità e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate nella sentenza. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'iter di pagamento. Il ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provata l'inottemperanza sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni del ricorrente, nonché della mancata contestazione del credito da parte del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso aggiuntivo al commissario, trattandosi di dipendente pubblico cui le funzioni commissariali sono state ricondotte ai compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto il Collegio ha valorizzato i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative valutate in concreto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per il pagamento consente di azionare l'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è passata in giudicato, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata, l'azione di ottemperanza può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, qualora l'Amministrazione non abbia eseguito il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, consente di ritenere accertata l'inottemperanza al titolo esecutivo.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell'Amministrazione inadempiente gli atti e le spese necessari all'esecuzione.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'entità del debito, la penalità risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14143/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →