Cassazione Penale, Ordinanza n. 27782/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna già pronunciata nei precedenti gradi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per più episodi criminosi, deducendo: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per l'asserito uso improprio della motivazione per relationem; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul diniego della continuazione esterna con precedenti reati già giudicati in altra sentenza; 4) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) censura sulla ritenuta recidiva contestata; 6) censura sulla determinazione complessiva della pena e degli aumenti per continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico perché non specificava puntualmente gli elementi critici, il secondo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con i principi sulla particolare tenuità del fatto, e i motivi successivi manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo su continuazione, attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare puntualmente gli elementi posti a base della censura; la doglianza generica è inammissibile.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando i presupposti applicativi non sussistono, in particolare in presenza di reati non di lieve entità, precedenti specifici e pluralità di episodi criminosi.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione.
La commisurazione della pena e degli aumenti per continuazione deve tenere conto della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e degli altri criteri legali rilevanti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura sulla motivazione non può essere meramente assertiva: occorre indicare con precisione i passaggi della decisione e gli specifici profili di illogicità o illegittimità denunciati.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il fatto sia già stato giudicato di non lieve entità e quando il quadro complessivo evidenzi precedenti specifici e una reiterazione di condotte criminose.
- Il diniego della continuazione esterna è legittimo quando le condotte, pur omogenee quanto ai beni giuridici offesi, siano distanziate nel tempo, commesse in luoghi diversi e appaiano frutto di occasioni contingenti piuttosto che di un unico disegno criminoso.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche con motivazione sintetica ma congrua, fondandosi sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sulla mancanza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalle parti.
- La recidiva può essere confermata valorizzando la natura dei reati e la tipologia della devianza, quando tali elementi siano sintomatici di maggiore colpevolezza e pericolosità.
- La determinazione della pena e degli aumenti per continuazione richiede una motivazione particolarmente analitica solo se la pena si discosta in modo significativo dalla misura media; se la pena base e gli aumenti si collocano sul minimo, una motivazione essenziale può essere sufficiente.
Come è indicizzato
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