Cassazione Civile, Ordinanza n. 17354/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Due soggetti, ammessi al passivo di una procedura fallimentare poi chiusa dopo molti anni, hanno chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo per equa riparazione ex legge Pinto per l'irragionevole durata della procedura concorsuale. La Corte d'appello ha riconosciuto solo in parte la domanda, liquidando un indennizzo annuo ridotto perché la procedura coinvolgeva più di cinquanta parti, applicando l'art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 89 del 2001. I ricorrenti hanno impugnato il decreto in Cassazione con tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89 del 2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la riduzione dell'indennizzo non sia applicabile alle procedure fallimentari; il secondo motivo era subordinato al primo; il terzo riguardava le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la riduzione prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89 del 2001 non si applichi all'indennizzo per irragionevole durata delle procedure fallimentari, perché la norma si riferisce al "processo" e non alla procedura concorsuale e perché nelle procedure fallimentari la pluralità di parti è fisiologica, sicché l'applicazione della riduzione produrrebbe una penalizzazione irragionevole dei creditori ammessi al passivo. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo e il motivo sulle spese. Il decreto impugnato è stato cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
"con ricorso ex art. 5ter legge 24 marzo 2001, n. 89"
norma processuale richiamata quale base della domanda di equa riparazione proposta innanzi alla Corte d'appello.
art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89 del 2001
"consente la riduzione dell'indennizzo fino al 20% se le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40% se sono più di cinquanta"
la Corte afferma che tale riduzione non è applicabile alla procedura fallimentare, perché la disposizione riguarda il processo e non la procedura concorsuale.
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura contro la riduzione dell'indennizzo nelle procedure fallimentari.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato dai ricorrenti nel denunciare la non applicabilità della riduzione prevista dalla legge Pinto.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti in collegamento con la tutela del giusto processo e la durata ragionevole.
art. 117 Cost.
richiamato dai ricorrenti quale parametro di conformità della disciplina interna agli obblighi convenzionali.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata, la riduzione dell'indennizzo prevista per i processi con elevato numero di parti non si applica alle procedure fallimentari, perché la norma è riferita al processo di cognizione e non alla procedura concorsuale.
- Nelle procedure concorsuali la pluralità dei creditori è un dato fisiologico e non eccezionale; applicare a esse il meccanismo riduttivo pensato per i processi ordinari determinerebbe una penalizzazione irragionevole e distorsiva per il creditore ammesso al passivo.
- Quando il giudice di merito si discosti consapevolmente dall'orientamento consolidato della Cassazione su una questione di diritto, la sentenza può essere cassata se la norma è stata interpretata in modo non conforme alla ratio e al dato testuale richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
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