Cassazione Penale, Sentenza n. 44426/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (2) mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione nonostante la stessa fosse stata dedotta, con riferimento ai termini prescrizionali per il reato commesso il 6/7/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione. Ha motivato che la prescrizione, essendosi perfezionata il 6/7/2020 (termine di 6 anni dal fatto del 6/7/2014), era già maturata prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello (6/3/2021) e non risultavano cause di sospensione idonee a prolungare il termine fino alla pronuncia dell'appello. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., perché la prescrizione elimina l'illecito nella sua effettività giuridica.
Norme richiamate
Rilevata come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ma considerata meno favorevole rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte non ha applicato l'art. 131-bis poiché il reato era già estinto per prescrizione
Regole sulla prescrizione (principio generale del codice penale e giurisprudenza di riferimento)
La prescrizione estingue il reato e costituisce un risultato più favorevole per l'imputato rispetto alla non punibilità per particolare tenuità; il calcolo del termine prescrizionale deve tener conto delle eventuali cause di sospensione o interruzione, e la pronuncia deve verificare la maturazione della prescrizione alla data della decisione
Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 (giurisprudenza richiamata)
Precedente richiamato per affermare che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., in quanto la prima estingue il reato mentre la seconda ne lascia inalterata la materialità storico-giuridica
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Norme procedurali richiamate per segnalare che il procedimento in Cassazione è stato trattato in forma cartolare secondo la normativa emergenziale
Massime di principio
- Quando in giudizio sono prospettate sia la prescrizione sia una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), la declaratoria di estinzione per prescrizione è preferibile e costituisce un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla non punibilità per particolare tenuità, per cui il giudice può pronunciarsi sull'estinzione se il termine è già maturato
- Il computo della prescrizione va effettuato con attenzione: la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sospende il termine solo se intervenuta prima della maturazione della prescrizione; atti emessi dopo la data di maturazione non impediscono l'estinzione
- Se la prescrizione si è compiuta prima della pronuncia impugnata e non sussistono cause di sospensione o interruzione che la prolungano, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato
- La mancata pronuncia su una causa di non punibilità può essere rilevante, ma diventa assorbente quando la prescrizione estingue il reato; in tal caso l'annullamento senza rinvio è la conseguenza appropriata
- In procedimenti trattati in forma cartolare è comunque necessario che il giudice di legittimità verifichi d'ufficio la maturazione della prescrizione quando la questione è rilevabile dagli atti
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