Ordinanza n. 1468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del TAR Lazio n. 22099/2025. Quanto al fumus boni iuris, ha dedotto e documentato una compiuta valutazione della non idoneità del percorso formativo seguito dalla parte appellata, rilevando altresì che tale percorso non era stato considerato valido titolo dalle competenti Autorità spagnole. Quanto al periculum in mora, il giudice ha considerato il lungo tempo trascorso dalla domanda e il fatto che, nell’ambito del contenzioso seriale, molti interessati avessero nel frattempo ottenuto contratti di supplenza, spesso ancora in corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Ha ritenuto sussistente il fumus, in ragione della documentata valutazione ministeriale circa la non idoneità del percorso formativo e della mancata riconducibilità dello stesso a un valido titolo secondo le Autorità spagnole. Ha tuttavia ravvisato il periculum cautelare in relazione al lungo periodo trascorso dalla domanda, alla possibile prosecuzione di rapporti di supplenza già instaurati e all’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento. La sospensione è stata disposta facendo salva la prosecuzione dell’eventuale rapporto lavorativo in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado può essere disposta quando l’appellante dimostri, sul piano del fumus boni iuris, una valutazione amministrativa compiuta e documentata circa l’assenza dei requisiti o la non idoneità del titolo posto a fondamento della pretesa.
- La mancata qualificazione del percorso formativo come titolo valido da parte delle autorità dello Stato nel quale esso è stato conseguito costituisce elemento valutabile ai fini del fumus della domanda cautelare, senza determinare di per sé la definizione del merito.
- Nella valutazione del periculum in mora occorre considerare gli effetti consolidatisi nel tempo durante il contenzioso, inclusa l’eventuale instaurazione o prosecuzione di rapporti di supplenza.
- L’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento può giustificare una modulazione degli effetti della misura cautelare, consentendo la prosecuzione del rapporto lavorativo eventualmente in corso anche quando siano sospesi gli effetti della sentenza impugnata.
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