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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26455/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto di carburante prelevato da un autocarro. Denuncia: 1) travisamento delle risultanze probatorie in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 4 c.p., poichè la Corte d'appello avrebbe considerato erroneamente che fossero stati sottratti 30 litri di gasolio mentre dal verbale di perquisizione emerge che la tanica da 30 litri era riempita per circa la metà (circa 15 litri, valore stimato circa €22); 2) vizio di motivazione nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., perchè la Corte avrebbe omesso di considerare circostanze favorevoli specifiche (difficoltà economiche, collaborazione, assenza di precedenti, esiguità del danno) che avrebbero potuto far prevalere le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello ha travisato il dato risultante dal verbale di perquisizione (la tanica da 30 litri conteneva circa la metà della capienza) e quindi ha errato nel valore attribuito al danno, rilevante ai fini della valutazione della tenuità. Ha inoltre censurato la mancata motivazione adeguata della Corte d'appello nel confermare il giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p. dopo avere escluso una aggravante, richiamando l'esigenza di motivazione specifica secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e al relativo trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui punti annullati.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La norma disciplina la circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno o dell'offesa; la Corte ha ritenuto che la corretta quantificazione del danno (basata su prove documentali) è essenziale per valutare la sussistenza della attenuante e l'errata trasposizione del dato probatorio può determinare l'annullamento.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha richiamato che, dopo avere escluso una aggravante in appello, il giudice deve comunque motivare adeguatamente la scelta di confermare un giudizio di equivalenza, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per l'esame del ricorso senza intervento delle parti (procedura in Cassazione secondo le modifiche normative); la sentenza attesta il trattamento del ricorso secondo tale formulario.

  • giurisprudenza (Sez. Un. "Papola", n. 33752 del 18/04/2013)

    Principio secondo cui il giudice d'appello che esclude una aggravante non può limitarsi a mantenere il precedente giudizio di equivalenza senza adeguata motivazione; occorre spiegare perché la modifica non incide sull'equilibrio delle circostanze.

  • massima su travisamento della prova (Sez. 5 n. 39048/2007 e altre)

    Il vizio di travisamento delle risultanze probatorie si configura quando il ragionamento del giudice non rispecchia fedelmente gli elementi acquisiti; la Cassazione può sindacare solo la corretta trasposizione formale del 'significante' probatorio, non riesaminare il merito valutativo, e richiede che l'elemento travisato sia decisivo.

Massime di principio

  • In caso di contestazione sulla quantità o sul valore del bene sottratto, verificare sempre i documenti di polizia giudiziaria (verbali di perquisizione/sequestro) perché la valutazione della tenuità dipende dalla corretta trascrizione di tali dati.
  • Il ricorrente deve inequivocabilmente indicare e documentare gli atti processuali che fondano il presunto travisamento; la Cassazione sindaca la corrispondenza tra quanto detto in motivazione e quanto risulta dagli atti ("significante"), non la rivalutazione del merito.
  • Se in appello viene esclusa una aggravante originariamente ritenuta, il giudice d'appello che confermi il precedente giudizio di equivalenza deve fornire motivazione specifica e congrua spiegando perché l'equilibrio tra circostanze permane.
  • Il riconoscimento della circostanza attenuante di speciale tenuità richiede una valutazione concreta e documentata del danno economico: anche piccole discrepanze nella quantificazione possono determinare l'accoglimento del ricorso.
  • In casi simili è probabile l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame esclusivamente sugli aspetti viziati (attenuante e determinazione della pena), non di norma un annullamento integrale della condanna.

Testo integrale

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