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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11345/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 12/09/2024. L'unica doglianza dedotta riguardava il trattamento sanzionatorio sotto il profilo del riconoscimento della recidiva. La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudizio di maggiore riprovevolezza del fatto e di accresciuta pericolosità criminale non fosse correttamente fondato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava i precedenti del ricorrente e la sua maggiore pericolosità, era sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive; perciò il relativo apprezzamento di merito non era censurabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'unica censura sulla recidiva, reputando adeguata e logicamente coerente la motivazione della sentenza impugnata in ordine ai precedenti penali e alla maggiore pericolosità del ricorrente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sul riconoscimento della recidiva è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sulla maggiore riprovevolezza del fatto e sulla pericolosità del reo.
  • Il giudizio di riconoscimento della recidiva è censurabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali effettivi o per errori di diritto; non è sindacabile quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo congruo, dei precedenti penali e delle ragioni dell'aggravamento del giudizio di colpevolezza.
  • La manifestata infondatezza dell'unico motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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