Cassazione Penale, Sentenza n. 12561/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione. Si censura la valutazione delle testimonianze, in particolare la smentita del riconoscimento operato da una delle persone offese, e si lamenta il contrasto con una precedente sentenza del GUP del Tribunale di Frosinone, divenuta irrevocabile, che avrebbe escluso il reato di falsa testimonianza relativo a testi presentati dalla difesa in dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui non è ammesso utilizzare la censura relativa alla violazione dell'art. 192 c.p.p. per superare i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione e ha ribadito il divieto per il giudice di legittimità di rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dai giudici di merito. I giudici di merito avevano confermato la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata sulla base del sicuro riconoscimento della cassiera, dell'assenza di alibi e del ritrovamento, nell'abitazione dell'imputato, di un'arma giocattolo simile a quella segnalata dalle vittime. La Corte di Cassazione ha inoltre osservato che l'assoluzione dal reato di falsa testimonianza non implicava l'attendibilità dei testi ritenuti inattendibili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata per indicare le forme procedurali straordinarie applicate al processo (disposizioni emergenziali sulla trattazione dei procedimenti). Nel caso, è mera indicazione delle modalità processuali e non incide sul merito della decisione.
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla valutazione degli elementi di prova; la Corte osserva che non è consentito aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione invocando l'art. 192 per ottenere una rilettura dei fatti da parte del giudice di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.
Richiamata per precisare i limiti delle censure proponibili in cassazione: le doglianze connesse alla motivazione sono tassativamente circoscritte e non possono essere superate mediante l'impiego di altri motivi (ad es. la lett. c) in relazione a norme procedurali), come ribadito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito: i ricorsi che, in sostanza, chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Le doglianze sulla motivazione sono soggette a limiti di ammissibilità: non è possibile aggirare tali limiti invocando altre norme processuali per ottenere una riconsiderazione degli elementi probatori.
- L'assoluzione o decisioni intervenute su contestazioni diverse (es. reato di falsa testimonianza) non determinano automaticamente l'innocuità delle dichiarazioni rese nel processo principale; il giudice di merito può comunque ritenere alcuni testi inattendibili sulla base di una valutazione complessiva.
- Elementi di riscontro materiali (es. il ritrovamento di un oggetto simile all'arma utilizzata) e il sicuro riconoscimento della vittima costituiscono fondamenti solidi per la condanna, purché debitamente motivati e collegati al quadro probatorio complessivo.
- In procedimenti similari, chi impugna una decisione di merito per vizio di motivazione deve formulare censure tassative e giuridicamente fondate (es. violazione di norme di diritto), evitando argomentazioni che mirino soltanto a una riconsiderazione ermeneutica dei fatti.
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