Sentenza del 11/02/2016 n. 12 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
IVA- Armonizzazione della disciplina Iva (legge 29.10.1993, n. 427) - Introduzione in Italia di beni provenienti da Paesi Terzi, sdoganati sia pur esenzione dal tributo In Paese dell'Unione Europea - Acquisto intracomunitario -Non configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione, ai fini IVA, dell'introduzione in Italia di un aeromobile prodotto negli Stati Uniti, acquistato dal contribuente, introdotto e regolarmente sdoganato in Danimarca, con esenzione dall'IVA, e successivamente trasferito in Italia. L'Amministrazione sosteneva che l'operazione potesse essere considerata un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 331/1993, in particolare della lettera d), oppure che integrasse un abuso del diritto.
La decisione
La sentenza ha escluso che l'operazione rientrasse in una delle fattispecie di acquisto intracomunitario previste dall'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 331/1993. In particolare, non è stata ritenuta applicabile la fattispecie prevista dalla lettera d). È stata inoltre esclusa la configurabilità di un abuso del diritto, poiché mancavano i relativi presupposti. È stata quindi riconosciuta la legittimità della scelta di sdoganare il bene in uno Stato membro caratterizzato da un regime fiscale più favorevole, senza che ciò comportasse automaticamente un obbligo IVA in Italia come acquisto intracomunitario.
Norme richiamate
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 38, comma 3
La norma elenca le fattispecie qualificabili come acquisti intracomunitari. L'introduzione in Italia di un bene proveniente da un Paese terzo, già sdoganato in un altro Stato membro dal medesimo soggetto, non rientra automaticamente in tali ipotesi.
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 38, comma 3, lettera d)
La specifica fattispecie non è applicabile all'importazione in Italia dell'aeromobile precedentemente acquistato e sdoganato in Danimarca, anche se l'operazione è avvenuta in esenzione dall'IVA.
La disciplina di armonizzazione dell'IVA non consente di qualificare come acquisto intracomunitario qualsiasi trasferimento in Italia di beni provenienti da Paesi terzi e sdoganati in un altro Stato dell'Unione europea.
Principio dell'abuso del diritto
La scelta di uno Stato membro con regime fiscale più favorevole è lecita in assenza di ulteriori elementi che dimostrino un'operazione artificiosa, priva di sostanza economica o diretta esclusivamente a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
Massime di principio
- L'introduzione in Italia di un bene proveniente da un Paese terzo, già sdoganato in un altro Stato membro, non costituisce automaticamente un acquisto intracomunitario: occorre verificare se l'operazione rientri espressamente in una delle fattispecie previste dalla legge.
- Il contribuente può, in linea generale, scegliere lo Stato membro nel quale effettuare le formalità doganali, anche se tale Stato offre un regime fiscale più favorevole.
- Il successivo trasferimento del bene in Italia non determina di per sé l'obbligo di assoggettamento a IVA come acquisto intracomunitario, se non ricorrono i presupposti normativi specifici.
- La mera ricerca di un trattamento fiscale più favorevole non integra abuso del diritto; sono necessari ulteriori elementi, quali l'assenza di sostanza economica, l'artificiosità dell'operazione o il conseguimento di un vantaggio fiscale contrario alla finalità della normativa.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando origine del bene, soggetto che ha effettuato l'importazione, luogo e modalità di sdoganamento, regime IVA applicato e concreta destinazione del bene.
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