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Sentenza

Sentenza n. 3144/2026 - Milano, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 289/2025 depositata e resa pubblica il 21 marzo 2025 Sez. Lavoro, r.g. 1592/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 12 giugno 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 13 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202505102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 289/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta per l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre alle spese di lite. Il titolo era stato notificato al Ministero il 12 giugno 2025 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo e attivando la carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, attribuendogli un termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessato e consentendogli, in caso di incapienza di fondi, di ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già uno strumento adeguato di coazione e ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in particolare la complessità del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’operatività di strutture centralizzate, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né sostentativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e impongono al giudice di assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’astreinte può essere disposta nel giudizio di ottemperanza, ma non deve essere applicata quando ricorrano ragioni ostative, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate in concreto dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell’intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale l’attivazione di un beneficio, il giudice può ordinare all’amministrazione di completare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca rimedio sufficiente e sussistano ulteriori ragioni ostative connesse alla complessità organizzativa e procedurale dell’adempimento, ai vincoli di bilancio e alla natura non essenziale del beneficio.
  • La complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più amministrazioni o soggetti attuatori, l’intervento di strutture centralizzate e l’eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di un giudicato può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento e l’istituto del pagamento in conto sospeso, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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