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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36477/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dal condannato, quindi privo della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Milano. Dalla motivazione emerge che l'impugnazione era stata presentata personalmente dal condannato, senza l'intermediazione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione trattata dalla Corte non riguarda il merito della decisione del tribunale di sorveglianza, ma un vizio formale dell'atto di impugnazione: la sua sottoscrizione da parte del solo interessato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso deve rispettare la previsione dell'art. 613 c.p.p. quanto alla sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista, essendo altrimenti inammissibile.
  • La presentazione personale del ricorso da parte del condannato, in assenza della firma di un difensore iscritto all'albo speciale, integra una causa di inammissibilità processuale che impedisce l'esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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