Cassazione Penale, Ordinanza n. 30416/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna pronunciata in relazione alla presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2018 da parte di una società di cui era amministratore di diritto e legale rappresentante. Gli veniva contestato di aver utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e di aver indicato in dichiarazione elementi passivi fittizi, così da creare un credito d'imposta non spettante pari a euro 261.627,34. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità era stata affermata solo per la carica formale di amministratore, mentre egli sarebbe stato un mero prestanome inconsapevole; ha inoltre contestato l'insussistenza del dolo specifico. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura in parte reiterativa di doglianze già respinte in appello e in parte diretta a ottenere una rivalutazione del fatto; ha anche rilevato che la questione relativa al dolo specifico era stata proposta per la prima volta in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente aveva riproposto in cassazione gli stessi argomenti già affrontati e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le risposte date in appello. Ha inoltre evidenziato che la doglianza mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale fattuale, inammissibile in sede di legittimità. Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, la censura sul dolo specifico è stata ritenuta nuova e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma è richiamata come fattispecie incriminatrice per l'utilizzo in dichiarazione IVA di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e l'indicazione di elementi passivi fittizi finalizzati alla creazione di un credito d'imposta non spettante.
È richiamato per affermare l'inammissibilità della censura nuova proposta per la prima volta in cassazione, in particolare sul dolo specifico.
È applicato quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, specie quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Nei reati tributari, l'amministratore di diritto della società può essere ritenuto responsabile quando la motivazione di merito accerti, in modo non illogico, la sua consapevolezza del meccanismo fraudolento e il suo ruolo nella presentazione della dichiarazione fiscale.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un profilo di elemento soggettivo non devoluto nei gradi di merito è inammissibile.
- La qualifica formale di amministratore di diritto, in presenza di una motivazione che valorizzi la sottoscrizione della dichiarazione e altri indici di consapevolezza, può fondare la responsabilità per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Come è indicizzato
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