Cassazione Civile, Ordinanza n. 27376/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice nei confronti di un'azienda sanitaria per il pagamento di un credito pecuniario. L'azienda sanitaria proponeva opposizione al decreto, che veniva accolta dal Tribunale con revoca dell'ingiunzione; la Corte d'appello confermava la decisione, ritenendo, tra l'altro, che non vi fosse prova valida della ricezione delle raccomandate di costituzione in mora e che mancasse la sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento. La società creditrice ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 33, commi 1 e 2, del D.M. 9 aprile 2001, n. 95, in relazione alla disciplina degli invii multipli, e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, nei casi di invii multipli diretti allo stesso destinatario, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito e che la sottoscrizione può risultare dalle annotazioni dell'operatore postale e dall'avviso di ricevimento, con conseguente correttezza della costituzione in mora alla data indicata sul plico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo con cui si denunciava l'erronea sussunzione compiuta dalla Corte d'appello. Ha affermato che, nei casi di invii multipli diretti allo stesso destinatario, la prova della consegna dell'atto recettizio può essere fornita dall'addetto al recapito mediante le annotazioni apposte sull'avviso di ricevimento, in ragione della fede privilegiata dell'attestazione postale, quando la sottoscrizione di ciascun avviso risulti eccessivamente onerosa. Poiché nel caso concreto risultavano annotate sull'avviso la circostanza degli 'invii multipli ad unico destinatario' e la data di ricezione, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora a quella data. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 33, commi 1 e 2, D.M. 9 aprile 2001, n. 95
nei casi di invii multipli diretti allo stesso destinatario, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito tramite le annotazioni sull'avviso di ricevimento, quando la sottoscrizione contestuale di ciascun avviso risulti eccessivamente onerosa
art. 20, comma 3, D.M. 33894/2008
è richiamato per confermare che la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito nei casi in cui la sottoscrizione dei singoli avvisi sia eccessivamente onerosa
la censura di violazione è proposta dalla ricorrente, ma la Corte decide il motivo incentrandosi sulla corretta applicazione della disciplina postale; il riferimento all'art. 112 c.p.c. non assume rilievo decisivo nella motivazione accolta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso
Massime di principio
- In tema di notificazione o recapito di atti recettizi tramite servizio postale universale, quando ricorre l'ipotesi degli invii multipli diretti al medesimo destinatario, la prova della consegna può essere validamente fornita dalle attestazioni dell'addetto al recapito riportate sull'avviso di ricevimento.
- La sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte dell'agente postale non è necessaria nella forma tradizionale quando la normativa applicabile consente che la prova della consegna sia desunta dalle annotazioni postali e dalla data apposta sul documento, in ragione della fede privilegiata dell'attestazione dell'operatore.
- Se l'avviso di ricevimento documenta espressamente la circostanza degli invii multipli a un unico destinatario e riporta la data di consegna, il destinatario deve ritenersi costituito in mora da quella data, salvo specifiche contestazioni efficaci sulla regolarità dell'attestazione.
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