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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10730/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo dedotto contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata presentata come reiterativa di doglianze già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito. Il ricorso non conteneva ulteriori profili di doglianza. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche era priva di evidenti illogicità e che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Norme richiamate

  • circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di analizzare puntualmente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.
  • Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti; è sufficiente che indichi quelli valutati come decisivi o comunque rilevanti.
  • La reiterazione in cassazione di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, in assenza di specifici vizi logici o giuridici, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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