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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25067/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 275, commi 1 e 2, c.p.p. Sostenevano che il Tribunale del Riesame aveva erratamente tratto l'adeguatezza della misura dalle modalità del fatto, non considerando che l'ordinanza genetica e la sentenza di primo grado avevano escluso le aggravanti; invocavano inoltre il principio di proporzionalità e la tenuità del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano generici e non confrontavano le ragioni addotte dal Tribunale del Riesame a fondamento della decisione. Il Riesame aveva motivato la misura con la pianificazione del furto (approfittamento della pausa pranzo, conoscenza delle abitudini del personale) e con numerosi precedenti specifici dei ricorrenti, elementi che indicano carattere non occasionale dell'attività delittuosa. Per l'evidente inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p. (commi 1 e 2)

    Richiesto rispetto delle regole di motivazione delle decisioni cautelari; i ricorrenti hanno contestato la motivazione ma non hanno affrontato gli specifici argomenti del Tribunale del Riesame, rendendo la censura generica e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o manifestamente inammissibili; applicata per la condanna di euro 3.000.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017 (Galtelli, Rv. 268822 - 01)

    Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01

    Principio secondo cui il mancato specifico confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata determina l'inammissibilità del ricorso per genericità delle censure.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione alla valutazione di colpa dei ricorrenti nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili, a supporto della condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso è inammissibile se non confronta puntualmente e specificamente le ragioni addotte dalla decisione impugnata: censure generiche non sono sufficienti.
  • La presenza di elementi come pianificazione del fatto e precedenti specifici può giustificare misure cautelari anche quando alcune aggravanti sono state escluse in precedenti provvedimenti.
  • La doglianza sulla tenuità del fatto o sulla proporzionalità della misura deve essere articolata con argomentazioni che contrastino le deduzioni fattuali del giudice di merito; non basta affermare la tenuità in modo generico.
  • Per evitare sanzioni ex art. 616 c.p.p. è importante che l'impugnazione sia fondata, specifica e affronti tutte le argomentazioni rilevanti della decisione impugnata; altrimenti il ricorrente può essere condannato a pagare spese e una somma alla Cassa delle ammende.

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