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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29545/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani del 25/11/2024 che, in sede di riesame, aveva disposto il dissequestro (totale o parziale) di somme originariamente sottoposte a sequestro preventivo fino alla concorrenza di euro 147.537,00 rinvenibili nella disponibilità della Ruta Fashion Group s.r.l. e, se non possibile, sequestro per equivalente sul patrimonio di Ulloa. L'accusa era fondata su reati tributari (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) per l'utilizzo, nelle dichiarazioni 2016-2017, di fatture per operazioni inesistenti emesse da Emmeffe Trading s.r.l. e Lital Biyns s.r.l. Il Procuratore ha censurato l'ordinanza sostenendo violazione di legge e carenza/mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), denunciando che le società emittenti erano "cartiere" (assenza di sede, rappresentante irreperibile, mancata tenuta delle scritture o omessa presentazione di dichiarazioni IVA, discrepanze nello spesometro, documenti di trasporto incompleti) e che tali elementi dimostrerebbero la consapevolezza dell'indagato circa la non coincidenza fra emittenti e reali fornitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura del Procuratore attengesse alla valutazione di merito operata dal Tribunale (accertamento dei fatti e della consapevolezza dell'indagato) e non a una violazione di legge o a una motivazione del tutto carente o apparente. Il Tribunale aveva motivato che la società utilizzatrice delle fatture aveva acquistato la merce tramite un intermediario, ricevuto la merce tramite autotrasportatore autorizzato (soc. autotrasporti Adesso di Martino Adesso s.a.s.), verificato la conformità della merce prima del pagamento e acquisito visure camerali delle società fornitrici; tali elementi sono stati ritenuti idonei a escludere il fumus del dolo fiscale in capo all'Ulloa. Di conseguenza è stato confermato il dissequestro parziale delle somme (riduzione della confisca per importi indicati: euro 18.072,78; euro 35.901,80; euro 102.155,02; euro 902,00) e, più in generale, è stata respinta la richiesta di rinnovazione del provvedimento di sequestro.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale sulla frode fiscale contestata: il Tribunale ha valutato che, sulla base delle risultanze, non risultava dimostrata la consapevolezza dell'indagato circa l'utilizzo di fatture riferibili a soggetti diversi dai reali fornitori; la Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza del P.M. fosse in effetti una censura di merito.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamata nella censura del ricorrente in quanto rilevante per la configurazione di reati tributari collegati; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione di legge nell'applicazione di tale normativa, trattandosi di valutazioni fattuali sul dolo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione: la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame/sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali (motivazione assente o meramente apparente); nel caso concreto la motivazione del Tribunale non è apparsa insufficiente o illogica in modo da consentire la censura in Cassazione.

  • art. 325 c.p.p.

    Norma che disciplina l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali: la Corte ha ribadito il limite della sua cognizione (solo violazione di legge o motivazione del tutto mancante/meramente apparente), escludendo un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame/sequestro è ammissibile principalmente per violazione di legge o per motivazione del provvedimento totalmente assente o meramente apparente; non è luogo per rinnovare valutazioni di fatto o rivalutare l'attendibilità delle prove.
  • Per contrastare un dissequestro in sede di cassazione occorre dimostrare un vizio giuridico o una motivazione del giudice di merito priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la semplice dimostrazione di punti critici nelle prove non basta.
  • La sussistenza del dolo fiscale (consapevolezza dell'utilizzo di fatture riferibili a soggetti diversi dai reali fornitori) si valuta anche in base a elementi concreti quali: presenza di un intermediario commerciale, modalità e documentazione della consegna della merce (DDT, vettore), acquisizione di visure camerali e pagamento dopo verifica della merce; tali elementi possono giustificare l'assenza di consapevolezza dell'indagato.
  • Irregolarità formali delle società emittenti (assenza di sede, scritture mancanti, dichiarazioni IVA omesse) sono indici rilevanti ma non automaticamente decisivi: devono essere collegati, con congrua motivazione, alla consapevolezza dell'utilizzatore delle fatture per configurare il reato.
  • In fase di riesame del sequestro il giudice deve motivare espressamente perché le anomalie formali non bastano a ritenere il dolo; se lo fa in modo coerente, la sua decisione difficilmente potrà essere rovesciata in Cassazione.

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