Cassazione Penale, Sentenza n. 34004/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione invocando l'art. 625-bis c.p.p. per chiedere la revoca della sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per il reato di usura (capo 110) in danno di Giuseppe Sardo. Sono state dedotte, in particolare, due censure principali: (I) omissione di adeguata motivazione della Corte d'appello in relazione alle contestazioni sviluppate dalla difesa sul tema dell'attendibilità dell'imputato/teste nella causa connessa e la presunta errata valutazione della Cassazione che avrebbe sostituito il controllo formale con una valutazione di merito; (II) errata valutazione della Cassazione circa il quinto motivo, che il ricorrente sosteneva riguardasse le statuizioni risarcitorie e non la sola liquidazione della provvisionale.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per indeducibilità delle censure rispetto ai limiti dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha ritenuto che le censure proposte non denunciassero un errore di fatto percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) bensì errori di valutazione/di giudizio, non sindacabili con il rimedio straordinario. Sul merito, la Cassazione aveva adeguatamente motivato l'insussistenza del vizio motivazionale richiamando elementi oggettivi che corroboravano le dichiarazioni della persona offesa; inoltre la critica alla quantificazione del danno non patrimoniale è stata ritenuta inammissibile perché l'apprezzamento del giudice di merito è discrezionale salvo mancanza totale di motivazione o macroscopico scostamento dai dati di esperienza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario invocato è applicabile solo per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso sul processo formativo della volontà e che, se corretti, avrebbero determinato decisione diversa; non copre errori di giudizio o di valutazione.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002
Giurisprudenza che distingue errore di fatto percettivo da errore di giudizio, escludendo la rilevabilità di questi ultimi con l'art. 625-bis.
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015
Ribadito il principio che il rimedio non è esperibile per errori privi di base percettiva e aventi natura giuridico-valutativa.
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018
Errori di valutazione derivanti da non corretta interpretazione degli atti processuali rientrano negli errori di diritto/giudizio e non nell'errore di fatto rimediabile con art. 625-bis.
Sez. 6, n. 44637 del 31/10/2013
Quando la Corte adotta un'interpretazione corretta e fondata su dati rilevati e valutati, tale interpretazione non costituisce errore di fatto.
Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 (dep. 2021)
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo se manca totalmente la motivazione o vi è macroscopico scostamento dai dati di comune esperienza.
Sez. 5, n. 38948 del 27/10/2006
La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile solo se non soddisfa la ragionevole correlazione tra gravità del danno e indennizzo.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata in relazione al principio che l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità esclude la responsabilità per negligenza, ma legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria per ricorso infondato.
Massime di principio
- Il rimedio dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori di fatto di natura percettiva (svista, equivoco nella lettura degli atti) e non copre critiche di merito o di interpretazione giuridica.
- Per ottenere ammissibilità con art. 625-bis occorre individuare e dimostrare un concreto errore materiale/perceptivo nella lettura degli atti della Corte di cassazione che sia stato decisivo per la decisione.
- Le deduzioni che sollevano meri vizi di motivazione o valutazioni diverse degli elementi probatori sono da considerarsi errori di giudizio e vanno impugnate con i mezzi ordinari (es.: impugnazioni nei limiti consentiti), non con il rimedio straordinario per errore di fatto.
- Le critiche alla quantificazione del danno non patrimoniale sono difficili da accogliere in sede di legittimità: il giudice di merito ha ampia discrezionalità e la censura è possibile solo per totale assenza di motivazione o per macroscopica irragionevolezza.
- Nella redazione del ricorso straordinario bisogna essere molto specifici: segnalare l'esatto passaggio, l'errore materiale (pagina, dato numerico mancante o travisato) e spiegare come la correzione avrebbe determinato decisione diversa.
- Se si contesta l'omessa motivazione di un giudice di merito, occorre dimostrare che l'omissione è effettivamente tale e che avrebbe avuto incidenza decisiva; altrimenti la censura può essere ritenuta inammissibile come questione di merito.
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