Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30738/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure non consentite perché dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale e comunque già adeguatamente affrontate dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non contraddittoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con l'unico nucleo di censura dedotto, ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 3 del medesimo articolo, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere sussunta nella forma meno grave del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze richiedevano una nuova valutazione di merito dei fatti e riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, il quale aveva escluso la lieve entità valorizzando sia il tipo di strumento utilizzato, un crick, sia il contesto concreto, ossia una lite tra due soggetti all'esito della quale entrambi avevano riportato ferite.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    La Corte richiama la fattispecie incriminatrice in materia di armi e, in particolare, la previsione del comma 3 sulla lieve entità, osservando che il suo riconoscimento dipende da una valutazione complessiva del mezzo usato e del contesto concreto; nel caso esaminato, tali elementi hanno giustificato l'esclusione dell'ipotesi attenuata.

Massime di principio

  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di appello.
  • Il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità in materia di armi può essere legittimamente fondato sulla tipologia dello strumento utilizzato e sul contesto concreto di impiego, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non contraddittoria.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice territoriale, quando la decisione impugnata dia conto in modo logicamente coerente delle ragioni dell'esclusione della fattispecie meno grave.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.